Le regole dei Garanti privacy UE sulla raccolta a scopo di identificazione dei dati dei dispositivi (“device fingerprinting”): il Parere 25 Novembre 2014, n. 9.

In questo articolo l'Avv. Alessandro del Ninno approfondisce i contenuti del Parere 25 Novembre 2014 n. 9 con il quale il cosiddetto “Gruppo ex art. 29” (che, proprio in base a quanto disposto dall’art. 29 della Direttiva UE sulla tutela dei dati personali n. 46/95, riunisce tutte le Autorità privacy nazionali degli Stati Membri) ha chiarito una serie di misure a tutela degli utenti avverso l’utilizzo di tecniche cosiddette di “device fingerprinting”, atte ad identificare i dispositivi ed i loro utilizzatori mediante raccolta di dati tecnici e tracciatura del dispositivo connesso a Internet.
