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DIRITTO DEI CONSUMATORI

Corte di Giustizia UE: i vettori aerei devono indicare, sin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet, l’IVA applicata ai voli nazionali nonché le tariffe per il pagamento con carta di credito.

I vettori aerei devono indicare, sin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet, l’IVA applicata ai voli nazionali nonché le tariffe per il pagamento con carta di credito. Essi devono anche indicare gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa di check-in gratuito

Nel 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Italia) (AGCM) ha contestato a Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito Internet dei prezzi del servizio aereo che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, i seguenti elementi: 1) l’importo dell’IVA per i voli nazionali, 2) gli oneri di web check-in e 3) le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.

L’AGCM ha ritenuto che tali elementi di prezzo fossero inevitabili e prevedibili e che pertanto il consumatore dovesse esserne informato sin dalla prima indicazione del prezzo, ossia ancor prima che fosse avviato il processo di prenotazione. L’AGCM ha quindi irrogato ammende a Ryanair per pratica commerciale sleale. Ryanair ha adito il giudice amministrativo italiano per ottenere l’annullamento della decisione dell’AGCM. Poiché il suo ricorso è stato respinto in primo grado, Ryanair ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Quest’ultimo chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se, alla luce del regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, gli elementi di prezzo di cui trattasi siano inevitabili e prevedibili e debbano pertanto essere inclusi nella pubblicazione dell’offerta iniziale.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui un vettore aereo, come Ryanair, ha l’obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell’offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, è soltanto all’inizio del processo di prenotazione che esso deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente. Per quanto riguarda, anzitutto, gli oneri di web check-in, la Corte ritiene che, quando sussiste almeno un’opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri debbano essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell’offerta iniziale. Ove invece il vettore aereo proponga una o più modalità di check-in a pagamento – esclusa, quindi, qualsiasi modalità di check-in gratuito – gli oneri di web check-in devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale.

Per quanto concerne, poi, l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte afferma che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, al contrario dell’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell’offerta iniziale. Infine, la Corte rileva che la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell’offerta iniziale. Se il carattere prevedibile di tale tariffa è riconducibile alla politica stessa del vettore aereo in materia di modalità di pagamento, il suo carattere inevitabile trova piuttosto una spiegazione nel fatto che l’apparente scelta lasciata ai consumatori (utilizzare o meno la carta di credito prescelta dal vettore aereo) dipende in realtà da una condizione imposta dallo stesso vettore aereo, con la conseguenza che la gratuità del servizio di cui trattasi è riservata a beneficio di una cerchia ristretta di consumatori privilegiati, mentre gli altri consumatori devono o rinunciare alla gratuità di tale servizio o rinunciare a una conclusione del loro acquisto nell’immediato ed effettuare operazioni potenzialmente costose per poter soddisfare la condizione richiesta, con il rischio, una volta effettuate dette operazioni, di non poter più beneficiare dell’offerta o di non poterne più beneficiare al prezzo inizialmente indicato.

(Fonte: Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
 
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