Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte Suprema di Cassazione: diritto all’oblio e deindicizzazione, la portata applicativa dell’annotazione ex art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

La prima Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema della deindicizzazione dai motori di ricerca quando un procedimento penale si chiude con archiviazione (o altri esiti favorevoli) e sul significato operativo dell’annotazione prevista dall’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Un professionista, dopo aver ottenuto l’archiviazione e l’annotazione “abilitante” prevista dalla norma, aveva chiesto a un motore di ricerca la deindicizzazione di URL collegati alla vicenda. A fronte del diniego, il percorso è proseguito prima davanti all’Autorità garante e poi in sede giudiziaria, fino alla Cassazione.

La Cassazione chiarisce che l’annotazione apposta sul provvedimento non equivale a un automatismo: non crea una sorta di “corsia preferenziale” che impone la deindicizzazione senza ulteriori valutazioni. In altre parole, non c’è una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza: resta necessario un bilanciamento concreto tra il diritto dell’interessato e l’interesse pubblico alla reperibilità della notizia.

Secondo la Corte, la previsione dell’art. 64-ter si inserisce in un quadro già noto: l’esito favorevole del procedimento è certamente un elemento rilevante, ma non esaurisce la valutazione. La decisione richiama quindi l’esigenza di verificare, caso per caso, se e quanto permanga un interesse attuale alla conoscenza dei fatti.

Tra i fattori che possono orientare la decisione (e che nella vicenda hanno avuto rilievo) emergono in particolare:

  • attualità della notizia e tempo trascorso dalla definizione della vicenda;

  • interesse pubblico alla conoscenza, anche in funzione del ruolo rivestito dall’interessato;

  • verifica della permanenza delle ragioni che avevano giustificato la pubblicazione e la reperibilità tramite ricerche nominative.

Stampa la pagina