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Minister for Internal Affairs: the insurance certificate can be in electronic form or printed, without obligation to exihibit the original.

La circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale delle specialità del 1° settembre 2016, n. 300/A/5931/16/106/15, in risposta ad un quesito posto dell’ASAPS sulla esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’articolo 180 comma 1, lettera d) del Codice della Strada recepisce l’indicazione dell’IVASS stabilendo che può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Il testo della Circolare è disponibile qui.
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