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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Garante europeo per la protezione dei dati personali: pubblicata la Opinion sulla proposta di direttiva della Commissione europea sul credito al consumo.

Il 26 agosto il GEPD ha pubblicato il suo parere sulla proposta di direttiva della Commissione europea sui crediti al consumo. La proposta mira a modernizzare le norme esistenti in materia di credito al consumo per far fronte ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione e da altre tendenze di mercato, come il maggiore utilizzo dei canali di vendita online o nuove forme di credito al consumo, ad esempio i prestiti a breve termine ad alto costo. Il GEPD ritiene che la proposta abbia un chiaro impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio e alle offerte personalizzate sulla base del trattamento automatizzato. Nel suo parere, il GEPD sostiene l'obiettivo della proposta di rafforzare la protezione dei consumatori e ricorda il rapporto di complementarità tra la protezione dei consumatori e dei dati.

Nel suo parere, il GEPD sostiene l'obiettivo della proposta di rafforzare la tutela dei consumatori e ricorda il rapporto di complementarità tra tutela dei consumatori e protezione dei dati.

Il GEPD invita il legislatore a perseguire un'ulteriore armonizzazione e tutela dei consumatori specificando ulteriormente le categorie di dati che possono e non possono essere utilizzate per valutare il merito creditizio. A questo proposito, il GEPD sostiene il divieto di trattare i dati dei social media e i dati sanitari a tal fine, come indicato nella proposta. Allo stesso tempo, il GEPD raccomanda di estendere tale divieto all'uso di eventuali categorie speciali di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, nonché alle informazioni relative al comportamento di navigazione online delle persone.

Il GEPD ritiene che dovrebbero essere presi in considerazione anche i requisiti, il ruolo e le responsabilità delle banche dati sui crediti o di terzi che forniscono «punteggi di credito». La proposta dovrebbe armonizzare le categorie di informazioni che possono essere contenute nelle banche dati per la valutazione del merito creditizio e specificare quando tali banche dati dovrebbero essere consultate. Quando la valutazione del merito creditizio comporta l'uso della profilazione o altro trattamento automatizzato di dati personali, i consumatori dovrebbero sempre ricevere informazioni preliminari significative ed essere in grado di richiedere una valutazione umana. In caso di offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato, i creditori dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni chiare, significative e uniformi sui parametri utilizzati per determinare il prezzo. Anche questi parametri dovrebbero essere chiaramente delineati dalla proposta.

Vista la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, il GEPD raccomanda di garantire che le pertinenti norme in materia di credito al consumo e protezione dei dati siano integrate nel processo di valutazione della conformità (di terzi) prima di qualsiasi marcatura CE dei sistemi di IA per la valutazione del merito creditizio.

(Fonte: Sito web EDPS  - Autore e titolare dei contenuti: Garante europeo per la protezione dei dati personali).
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