Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Francia: la CNIL pubblica i criteri per valutare la legalità dei cookie wall.

L'autorità francese per la protezione dei dati («CNIL») ha pubblicato una guida che delinea i criteri per valutare la legalità dei cookie wall, vale a dire la pratica di condizionare l'accesso a un servizio alla prestazione di un consenso dell'utente on line a tutti i cookie o alle tecnologie di tracciamento. In particolare, gli orientamenti seguono la decisione del Consiglio di Stato del 19 giugno 2020 con cui si è stabilito che la CNIL non poteva imporre un divieto generale sull'uso dei cookie wall. Tuttavia, le nuove linee guida emesse dalla CNIL evidenziano che se il requisito del consenso "libero" ai sensi del GDPR non porta a un divieto generale della pratica dei cookie wall, la loro legalità deve essere comunque valutata tenendo conto in particolare dell'esistenza di alternative reali e soddisfacenti offerte nel caso in cui gli utenti rifiutino l'invio di cookie sui loro dispositivi terminali.

Un'alternativa reale ed equa ai contenuti o ai servizi.
Più specificamente, la CNIL ha delineato, come primo criterio per garantire che i cookie wall non contraddicano il requisito della libertà di consenso, che:
  1. l'editore deve offrire un'alternativa reale ed equa che consenta l'accesso al sito e che non implichi il dover acconsentire all'uso dei propri dati; o
  2. l'editore deve essere in grado di dimostrare, in particolare alla CNIL, che un altro editore offre tale alternativa senza imporre i cookie wall.
Nel secondo caso, la CNIL sottolinea che l'editore del sito che impone un cookie wall deve in ogni caso considerare lo squilibrio di potere nei confronti dell'utente di Internet che pregiudicherebbe la libertà di scelta, stabilendo specificamente che l'editore deve quindi garantire la facilità di accesso dell'utente ai mezzi alternativi di accesso ai servizi o ai contenuti. Inoltre, la CNIL specifica che tale squilibrio può sorgere in caso di esclusività dell'editore sui contenuti o servizi offerti, o quando l'utente ha poche o nessuna alternativa al servizio e quindi non ha una reale scelta in merito all'uso dei cookie, ad esempio nel caso di fornitori di servizi  essenziali.

Prezzo del paywall "ragionevole".

Nel primo caso, la CNIL ha sottolineato che l'offerta di un'alternativa a pagamento (vale a dire che richiede l'accettazione dei cookie o la remunerazione per i servizi forniti) non è vietata nella pratica. Tuttavia, la CNIL ha stabilito che il prezzo deve essere ragionevole, cioè non così alto da privare gli utenti di una scelta reale. Invece di stabilire soglie specifiche, la CNIL ha osservato che la determinazione di ciò che è "ragionevole" è soggetta a un'analisi caso per caso, sottolineando ulteriormente che coloro che desiderano attuare un paywall devono essere in grado di giustificare la ragionevolezza del corrispettivo monetario offerto. Inoltre, la CNIL ha raccomandato che, ai fini della trasparenza, tale analisi sia pubblicata.

Limitazione degli scopi del cookie wall.

Inoltre, la CNIL ha evidenziato che laddove vengono implementati i cookie wall, l'editore deve dimostrare che è limitato agli scopi che consentono un'equa remunerazione per il servizio offerto. Per illustrare tale requisito, le linee guida prevedono che se un editore ritiene che la remunerazione per il suo servizio dipenda dai proventi che potrebbe ottenere dalla pubblicità mirata, dovrebbe essere necessario solo il consenso a tal fine per accedere al servizio; il rifiuto di prestare il consenso ad altre finalità non deve impedire l'accesso ai contenuti del sito.

Divieto del cookie wall in caso di alternative selezionate dall'utente.

Oltre a quanto sopra, CNIL ha stabilito che, come regola generale, quando l'utente sceglie l'alternativa dell'editore al cookie wall, nessun cookie o tracker simile deve essere inviato dall'editore, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la fornitura del servizio richiesto.

Tuttavia, come ulteriore eccezione, CNIL ha osservato che gli editori possono richiedere, caso per caso, il consenso dell'utente all'invio di cookie o tracker simili quando questi ultimi sono tenuti ad accedere a contenuti ospitati su un sito di terze parti (ad esempio per visualizzare un video ospitato da un sito di terze parti), a condizione che le informazioni richieste siano messe a disposizione degli utenti e includano:
  • il fatto che l'attivazione di contenuti esterni richieda un consenso specifico per finalità;
  • un link all'informativa sulla privacy (in francese) del fornitore di contenuti esterno;
  • la possibilità di revocare facilmente il consenso in qualsiasi momento; e
  • le conseguenze del mancato conferimento del consenso, ovvero del non poter accedere al servizio.
(Fonte: One Trust DataGuidance - Titolarità dei contenuti: One Trust DataGuidance).
Stampa la pagina