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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: interpretazione dei principi di limitazione delle finalità e della conservazione ai sensi del GDPR.

La Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE») ha emesso la sua sentenza nella causa C-77/21, Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Budapest-Capitale sulla interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, sorta nell'ambito di una controversia tra uno dei principali fornitori di servizi di Internet e di radiodiffusione in Ungheria e l'Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione (in prosieguo: il «NAIH»), in relazione a una violazione dei dati personali contenuti in una banca dati di proprietà del primo.

In aggiunta a quanto precede, la CGUE ha ritenuto che:
  • l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il principio della limitazione delle finalità non osta alla registrazione e alla conservazione, da parte del Titolare del trattamento, in una banca dati creata allo scopo di effettuare test e correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti e conservati in un'altra banca dati, se tale ulteriore trattamento è compatibile con le finalità specifiche per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, circostanza che deve essere determinata alla luce dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR; e
  • l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il principio di limitazione della conservazione impedisce al Titolare del trattamento di conservare i dati personali precedentemente raccolti per altre finalità in una banca dati creata allo scopo di effettuare test e correggere errori, per un periodo di tempo superiore a quello necessario allo svolgimento di tali attività.

La sentenza è disponibile qui.
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