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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: rapporto tra GDPR e Direttiva sulla tutela dei dati nelle comunicazioni elettroniche in merito al consenso e al diritto alla cancellazione dei dati.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso, in data 27 ottobre 2022, la sentenza nella causa C-129/21 Proximus NV v. Gegevensbeschermingsautoriteit.

l caso: nell’ambito del contenzioso tra Proximus NV, società di diritto pubblico belga, e l'Autorità per la protezione dei dati personali belga, la Corte d'appello di Bruxelles ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione dell'articolo 12, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2, lettera f), della direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (2002/58/CE) nonché degli articoli 5, comma 2, 17, 24 e 95 del #GDPR. La CGUE, nel rapporto tra le due normative in merito al consenso e al diritto alla cancellazione dei dati ha chiarito che:

(A)il consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, del GDPR, di un abbonato di un operatore di servizi telefonici è necessario affinché i dati personali di tale abbonato siano inclusi negli elenchi telefonici pubblicamente disponibili e nei servizi di consultazione degli elenchi pubblicati da fornitori diversi dall'operatore;
(B) detto consenso può essere prestato sia all'operatore che a uno dei fornitori;
(C) l’articolo 17 del GDPR puó fondare la richiesta dell'abbonato di cancellare i propri dati personali dagli elenchi telefonici pubblicamente disponibili e dai servizi di consultazione degli elenchi;
(D) ai sensi dell’articolo 5, comma 2, e 24 del GDPR un'autorità nazionale per la protezione dei dati può richiedere a un fornitore di elenchi telefonici accessibili al pubblico e servizi di consultazione degli elenchi telefonici, in qualità di titolare del trattamento, di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per informare i terzi - soggetti titolari del trattamento - della revoca del consenso dell'abbonato. Inoltre, l'articolo 17, comma 2, del GDPR puó legittimamente fondare l’ordine di un'autorità nazionale per la protezione dei dati a un fornitore di elenchi telefonici accessibili al pubblico e di servizi di consultazione di elenchi telefonici, al quale un abbonato di un fornitore di servizi telefonici ha chiesto che dati personali i dati che lo riguardano non siano più pubblicati, di adottare misure ragionevoli al fine di informare i gestori dei motori di ricerca della richiesta di cancellazione dei dati.
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