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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal GDPR possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente.

Nell'aprile 2019, BE ha partecipato all'assemblea generale di una società per azioni di cui è azionista e, in tale occasione, ha posto alcune domande ai membri del consiglio di amministrazione nonché ad altri partecipanti. Successivamente, ha chiesto a detta società di comunicarle la registrazione sonora realizzata in occasione dell’assemblea generale. Tuttavia, tale società ha messo a sua disposizione soltanto i segmenti di tale registrazione che riproducevano i suoi propri interventi, ad esclusione di quelli degli altri partecipanti, anche se questi ultimi costituivano le risposte alle sue domande. BE ha quindi chiesto all'autorità di controllo ungherese, responsabile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), di ordinare alla società interessata di comunicarle la registrazione in questione.

Poiché tale autorità ha respinto la sua domanda, BE ha proposto un ricorso amministrativo contro la decisione di rigetto dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale. Allo stesso tempo, ha anche adito i giudici civili ungheresi contro la decisione della società in questione che le aveva negato l’accesso. Quest'ultimo ricorso si basava su una disposizione del RGPD che attribuisce a chiunque si ritenga vittima della violazione dei diritti garantiti da tale regolamento il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Il primo di questi procedimenti è ancora pendente, mentre i giudici civili ungheresi aditi nel secondo procedimento hanno già stabilito, con sentenza passata in giudicato, che la suddetta società ha violato il diritto di accesso di BE ai propri dati personali.

La Corte di Budapest-Capitale chiede alla Corte di giustizia se, nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione dell'autorità nazionale di controllo, essa sia vincolata dalla sentenza passata in giudicato dei giudici civili relativa agli stessi fatti e alla stessa pretesa violazione del RGPD da parte della società interessata. Inoltre, poiché un esercizio parallelo di ricorsi amministrativi e civili può portare a decisioni contrastanti, il giudice ungherese cerca di verificare se esista un’eventuale priorità di uno di tali ricorsi rispetto all'altro.

La Corte ricorda che il RGPD offre diversi mezzi di ricorso ai soggetti che lamentano una violazione delle sue disposizioni, fermo restando che ciascuno di tali rimedi deve poter essere esercitato «fatto salvo» ogni altro. Pertanto, esso non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva, né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata dall'autorità di controllo o da un tribunale relativa all'esistenza di una violazione dei diritti in questione.

Di conseguenza, la Corte dichiara che il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal RGPD possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Per quanto riguarda il rischio di decisioni contrastanti adottate dalle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali interessate, la Corte sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro assicurare, adottando le norme procedurali necessarie a tal fine e nell'esercizio della propria autonomia procedurale, che i ricorsi concorrenti e indipendenti previsti dal RGPD non pregiudichino né l'effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD né l'applicazione coerente e omogenea delle sue disposizioni né, infine, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(Fonte: Comunicato Stampa 3/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Titolarità dei contenuti: CGUE).
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