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REATI INFORMATICI

Parlamento e Consiglio UE: raggiunto l'accordo su regolamento e Direttiva su accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto l'accordo sulle bozze di Regolamento e di Direttiva relativi all'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. I testi concordati consentiranno alle autorità competenti di trasmettere ordini giudiziari relativi alle prove elettroniche direttamente ai prestatori di servizi di un altro Stato membro.

Il Regolamento introduce gli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali che potranno essere emessi dalle autorità giudiziarie al fine di ottenere o conservare prove elettroniche indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

Tali ordini – da eseguire nel termine perentorio di dieci giorni  (otto ore nei casi di urgenza) - possono riguardare qualsiasi categoria di dati, compresi i dati relativi agli abbonati, al traffico e al contenuto (anche se i dati di traffico e i contenuti potranno  essere richiesti solo per reati punibili nel paese di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni o per specifici reati connessi alla criminalità informatica, alla pornografia minorile, alle falsificazioni di mezzi di pagamento o al terrorismo).

I provider che non adempiano agli ordini potranno essere soggetti a sanzioni pari fino al 2% del fatturato mondiale.

La direttiva relativa alla designazione degli stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali costituirà uno strumento essenziale per l'applicazione del Regolamento (manca difatti un obbligo giuridico generale per i prestatori di servizi di paesi terzi di essere fisicamente presenti nell'UE) . La direttiva stabilisce le norme applicabili alla nomina dei rappresentanti legali dei prestatori di servizi o alla designazione dei loro stabilimenti designati che sono incaricati di ricevere tali ordini e di rispettarli. 
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