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Consiglio dei Ministri: approvate le norme di adeguamento al Regolamento UE 2020/1503 sul crowdfunding.

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (di seguito, Regolamento).

La nuova regolamentazione europea si propone di rimuovere quegli ostacoli che impediscono la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding. Esso introduce importanti cambiamenti non solo per le piattaforme (le quali ora possono contare su un complesso di regole semplificate ed uniformi per offrire i propri servizi a livello europeo), ma anche per imprese che possono ora fare affidamento su una base più ampia di finanziatori avendo a propria disposizione un mercato che supera i confini nazionali.

IlConsiglio dei Ministri del 7 Marzo 2023, in base alla precedente delega, ha approvato le norme di adeguamento della normativa nazionale. Tra i principali provvedimenti: le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che potranno essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie (attraverso piattaforme di crowdfunding), la definizione delle autorità nazionali competenti e la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Infine, la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, nei limiti delle loro attribuzioni istituzionali, delle direttive a proposito delle responsabilità delle informazioni, le quali gravano sul titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo. I fornitori di servizi di crowdfunding devono esercitare un livello minimo di verifica nei confronti dei titolari di progetti.

La Banca d'Italia dovrà inoltre controllare i presìdi del Regolamento:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni, informativa;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei rischi, audit interno, ed esternalizzazione;
d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto;
e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti.

Sarà anche possibile, in deroga, a quanto previsto dall’art. 2468 c.c., che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding.

Fissate dal Legislatore nazionale anche le misure sanzionatorie che il Regolamento 2020/1503 rinviava agi Stati Membri: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 500.000 euro, ovvero fino al 5% del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro per la violazione di varie norme.

 
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