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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: conclusioni dell'Avvocato Generale sul rapporto tra art. 6 e art. 22 GDPR in tema di profilazione.

L'avvocato generale Priit Pikamäe ha presentato le sue conclusioni nella causa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea C-634/21, OQ/Land Hessen, relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e sul processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del RGPD.

In particolare, l'avvocato generale ha ritenuto che l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di una persona interessata di rimborsare un debito in futuro costituisce già una «decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che la riguardano o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona», quando tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi alla persona interessata, è trasmesso dal responsabile del trattamento a un terzo e quest'ultimo basa la sua decisione principalmente sulla conclusione o sulla risoluzione di un contratto con la persona interessata su tale tariffa.

Inoltre, l'AG ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 22 del RGPD debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di profilazione qualora si tratti di una profilazione diversa da quella prevista all'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Tuttavia, l'AG ha continuato che, in tali casi, il giudice nazionale deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 6 del RGPD; In particolare, esso deve fondarsi su una base giuridica adeguata, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Il parere dell'Avvocato Generale è disponibile qui.

 
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