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Corte Suprema di Cassazione: l’emissione della seconda PEC perfeziona il deposto degli atti nel PCT.

La vicenda in esame può essere così riassunta:
il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione perché tardivo, ossia presentato dopo venti giorni, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. 
Avverso tale pronuncia l'imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che «il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda PEC, ovvero quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza». 
Nel caso di specie infatti, l'opposizione era stata iscritta a ruolo il 3 dicembre 2018, stessa data in cui il sistema aveva generato le PEC di accettazione e consegna deposito. 
 
Infatti, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, l'opposizione avverso il decreto di rigetto deve essere presentata entro venti giorni dalla notizia avuta del provvedimento. 
Nel merito, la Corte di Cassazione intende ribadire il seguente principio di diritto: «il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda PEC, ovvero la ricevuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2022»
 
È necessario soffermarci sul meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT che genera quattro diverse PEC di ricevuta: 
  • La prima “ricevuta d'accettazione” attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
  • La seconda “ricevuta di consegna” attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta del destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in questo momento con effetto anticipato e provvisorio rispetto alla quarta e ultima PEC;
  • La terza attesta l'esito dei controlli automatici del deposito sull'indirizzo del mittente;
  • Infine, la quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. 
  • Solo con tale accettazione  si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda PEC, in quanto il file viene caricato sul fascicolo telematico e diventa così visibile alle controparti.
 
Pertanto, sulla base di quanto affermato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20262 del 2023, ritiene fondato il motivo di ricorso, disponendo l'annullamento della senza impugnata senza rinvio.

(Fonte: SEAC All-In Giuridica - Titolarità dei contenuti: Gruppo SEAC)
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