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Corte di Cassazione: la pubblicazione di messaggi su Twitter non esclude il risarcimento dei danni da diffamazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda avanzata dalla Consob diretta ad ottenere la condanna dell'attuale ricorrente al risarcimento dei danni da diffamazione per aver messo in atto una campagna denigratoria mediante comunicati stampa e messaggi in Twitter.

In sede di legittimità, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata aveva valutato le affermazioni estrapolandole dal contesto senza tener conto della piattaforma su cui erano pubblicate nonché del metodo informativo a essa sotteso. Secondo il ricorrente, le frasi dovevano considerarsi libera espressione di un pensiero critico rivolto in modo generico all'attività istituzionale della Consob.
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente denuncia inoltre l'omessa considerazione del contesto di critica politica entro cui erano state rese le dichiarazioni incriminate, precisando che egli era stato senatore.
Per la Cassazione i motivi sono infondati.

In via preliminare, la Corte ricorda che «che in tema di danni da diffamazione la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti (di cronaca e) di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione». Pertanto, l'accertamento della capacità diffamatoria delle espressioni contestate resta sempre estraneo al giudizio di legittimità.
Per la Cassazione è irrilevante il riferimento all'attività politica del ricorrente quale fondamento del diritto di critica poiché, «sebbene consenta il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra i privati, è pur sempre condizionato dal limite della continenza intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse».

Del pari, la circostanza che le dichiarazioni siano state fatte a mezzo di un social-network qual è Twitter non esclude il loro contenuto lesivo.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con l'ordinanza n. 13411 del 16 maggio 2023 e afferma il seguente principio di diritto:

«l'uso di una piattaforma come Twitter, o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il post in Twitter non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 19 aprile 2023) 16 maggio 2023, n. 13411

(Fonte: SEAC All-In Giuridica - Titolarità dei contenuti: Gruppo SEAC)
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