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REATI INFORMATICI

Corte di Cassazione: nessuna rogatoria internazionale se il sito web straniero è reso inaccessibile solo dall’Italia.

Con la sentenza n. 22673 del 24 maggio 2023 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l’oscuramento del dominio e il blocco del server italiano con riferimento ad un sito web afferente a una società svizzera che pubblicizza garanzie fideiussorie senza l’autorizzazione prescritta anche a clienti italiani.

Il Tribunale di Como rigettava l'istanza dell'indagato contro il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP, avente ad oggetto il sito internet ove egli ed altri indagati pubblicizzavano, anche a clienti italiani, l'attività finanziaria di rilascio di garanzie fideiussorie senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 107 D.Lgs. n. 385/1993, realizzando così la fattispecie di reato di cui all'art. 132 dello stesso Decreto. Pe questa ragione, il GIP aveva disposto il decreto preventivo attraverso l'oscuramento e la disabilitazione del dominio del sito e degli strumenti che risultavano comunque idonei a consentirne l'accesso dall'Italia.

L'indagato impugna il decreto mediante ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il sito internet in questione fosse registrato in Svizzera, e dunque si sarebbe dovuto procedere al sequestro solo con l'attivazione preventiva della procedura di rogatoria internazionale, e deducendo la violazione del principio della necessaria proporzionalità della misura oggetto del provvedimento impugnato, la quale aveva disposto l'oscuramento integrale del sito e quindi anche di pagine che nulla avevano a che vedere con l'attività contestata.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Con riguardo alla prima doglianza, gli Ermellini osservano come la misura si sia limitata a rendere non accessibili le pagine del sito dall’Italia, agendo solo sul server italiano, per cui non era necessaria una rogatoria internazionale a tal fine.

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ricorda che in materia di sequestro preventivo impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice di motivare in ordine all’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo da esso posto in modo tale da ridurne l’incidenza sui diritti dell’interessato.

Con riferimento a ciò, gli Ermellini rilevano come il provvedimento impugnato abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari che stavano alla base dell’oscuramento delle pagine del sito, sottolineando che già dal nome della società si evinceva la sua principale attività, ovvero quella di prestazione di garanzie fideiussorie. Come affermano i Giudici, «un oscuramento parziale del sito non sarebbe stato sufficiente ad evitare il rischio di commissione dell'attività delittuosa attraverso lo stesso».

(Fonte: SEAC ALL-In Giuridica - Autore: la Redazione - Titolarità dei contenuti: SEAC Giuridica)
 
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