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REATI INFORMATICI

Suprema Corte di Cassazione: per le Sezioni Unite l’acquisizione da criptofonini di chat dall’estero è legittima.

Con due informazioni provvisorie, rispettivamente la n. 3/2024 e la n. 4/2024 del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite Penali delineano una serie di regole per l'acquisizione e l'utilizzo di chat criptate acquisite all'estero mediante ordine d'indagine europeo.

Nelle due informazioni provvisorie le SS.UU. Penali rispondono ad una serie di quesiti:

Con riguardo all'informazione provvisoria n. 3/2024, si chiede se:
  1. «il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove».
  2. «il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».
  3. «l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».

All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, le SS.UU. hanno adottato le seguenti soluzioni: 
 
  1. tale trasferimento rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. c.p.p., 238, 270 c.p.p. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;
  2. negativa; rientrando nei poteri del PM quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;
  3. affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

Con l'informazione provvisoria n. 4/2024, le SS.UU. Penali rispondono ai seguenti quesiti:
  1. «Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270 cod. proc. pen.
  2. Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.
  3. Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».

Le Sezioni Unite Penali, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, hanno adottato le seguenti soluzioni:
  1. affermativa;
  2. negativa;
  3. affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
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