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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: il concetto di "identificabilità" della persona fisica come presupposto dell'applicazione delle tutele data protection.

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7/3/2024, resa nella causa C-479/22, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul concetto di "dato personale" e sul concetto di "identificabilità" della persona fisica.

Il caso.

Una professoressa greca è stata messa sotto indagine dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) per il contestato utilizzo di fondi Ue per un’attività di ricerca. L’Olaf, nel corso del procedimento, ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha descritto alcune condotte fraudolente (incassi indebiti e favoritismi verso il padre) tenute dalla professoressa, tuttavia non nominandola mai. Dal comunicato erano però desumibili tutta una serie di informazioni non nominative, come: genere, cittadinanza e professione della persona coinvolta, l’istituto di appartenenza, la sua giovane età, l’essere responsabile del progetto di ricerca, l’importo della sovvenzione e l’organismo concedente, il riferimento al padre della persona, ecc. Tanto che i giornalisti del suo Paese, senza eccessivo sforzo, hanno incrociato i dati su Internet identificando la professoressa nei loro articoli di cronaca. A seguito della causa intentata all’Olaf dalla interessata, l’organismo UE ha risposto di non aver trattato dati personali.

La decisione.

Posizione rigettata dalla CGUE che al contrario ricorda che il concetto di dato personale copre anche le informazioni riferibili a una persona non identificata ma indirettamente identificabile. La Corte precisa, dunque, il concetto di identificabilità: la persona è identificabile anche partendo da informazioni non nominative, usando mezzi ragionevoli e cioè tenendo conto di tempi, costi e tecnologie disponibili.
Nel caso in esame non è stato difficile per i giornalisti effettuare ricerche su Internet usando le informazioni del comunicato stampa.

Come conseguenza, se le tecnologie (come Internet e intelligenza artificiale) consentono con mezzi ragionevoli di arrivare all’identificazione, si restringe lo spazio per qualificare i dati anonimi e si espande conseguentemente l’applicazione delle disposizioni su privacy e protezione dei dati personali
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