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Governo italiano: con la legge di Bilancio 2017 entrano in vigore le norme sul contrasto del fenomeno c.d. del secondary ticketing.

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 diventano operative le norme per il contrasto del fenomeno della rivendita on line di biglietti noto come il secondary ticketing. Di seguito le nuove norme, contenute ai commi 545 e 546 della legge:
 
545. Al  fine  di  contrastare  l'elusione  e  l'evasione  fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire  l'ordine pubblico, la vendita o  qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata  da  soggetto diverso dai titolari,  anche  sulla  base  di  apposito  contratto  o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita,  salvo  che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da  5.000  euro  a  180.000  euro, nonché, ove  la  condotta  sia  effettuata  attraverso  le  reti  di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite  dal  comma  546, con la rimozione dei contenuti, o,  nei  casi  più  gravi,  con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione  e' stata  posta  in  essere,  fatte  salve   le   azioni   risarcitorie. L'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre  autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e  interventi,  agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non  e'  comunque sanzionata la vendita o qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di titoli di accesso  ad  attività  di  spettacolo  effettuata  da  una persona  fisica  in  modo  occasionale,   purché   senza   finalità commerciali.   
546. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle  attività  culturali  e  del  turismo,  da  emanare,   sentite l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la  Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, sono adottate,  nel  rispetto della normativa  dell'Unione  europea,  le  specificazioni  e  regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei  titoli  di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché  di assicurare la tutela dei consumatori.
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