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DIRITTO D'AUTORE

Il Consiglio di Stato annulla l'art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009 sulla determinazione della copia privata e relative esenzioni.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4839 del 25 ottobre 2017, ha disposto l’annullamento dell’art. 4 dell’Allegato tecnico del d. m. 30 dicembre 2009 sulla determinazione dei compensi per copia privata.

Tale articolo prevedeva la possibilità per SIAE di promuovere protocolli “anche al fine di praticare esenzioni oggettive e soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi“, protocolli che devono essere adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con le loro associazioni di categoria.

Secondo il Consiglio di Stato, anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia, “i protocolli stipulati dalla Siae e in generale l’attività demandata all’Ente (in quanto monopolista di fatto, ndr) assume un ruolo indebitamente “costitutivo” delle esenzioni “ex ante” e non può essere ricostruita in termini puramente applicativi, o attuativi, di criteri di determinazione dell’equo compenso (che non sono) stabiliti in altra sede normativa, mancando previsioni generali ed effettive a questo riguardo“.

Pertanto secondo il Consiglio di Stato “dev’essere dichiarato illegittimo e va annullato l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009, il quale costituisce parte integrante del decreto, nella parte in cui, anziché esentare “ex ante”, in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dal pagamento del compenso per copia privata, i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, si è limitato soltanto a stabilire che la Siae promuove protocolli anche per praticare esenzioni nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti, subordinando quindi l’esenzione, a favore di produttori e importatori, dal pagamento della “copia privata” per apparecchi dispositivi e supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla riproduzione di copie per uso privato, alla conclusione come detto di protocolli appositi lasciati alla “libera negoziazione” tra la Siae e i soggetti debitori o le loro associazioni di categoria, e ciò a fronte di un sistema di rimborso dell’equo compenso per copia privata indebitamente versato, chiaramente inefficace poiché accessibile al solo acquirente finale di tali apparecchi, supporti e dispositivi, e non anche al produttore o all’importatore.
Spetta al Mibact l’individuazione dei casi e modi di esenzione “ex ante” dalla “copia privata” per usi esclusivamente professionale, e di rimborso della “copia privata” anche a favore del produttore e dell’importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti
“.

(Fonte: Sito web dirittodautore.it  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Avv. Giovanni D’Ammassa).

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