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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Cassazione: la SIAE non ha alcun potere di intermediare i diritti di sincronizzazione dell'opera musicale.

Tornando nuovamente a trattare il tema della sincronizzazione di un’opera musicale, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29811 del 12 dicembre 2017, ha espresso il seguente principio: “in tema di diritto d’autore, l’attività di «sincronizzazione» di un’opera musicale — intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento) — integra un abbinamento della stessa a immagini che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA“, confermando l’orientamento giurisprudenziale sul tema.

La sentenza segue il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, la n. 5477/2012.

La Corte ha anche precisato che il diritto di sincronizzazione di un’opera musicale non è intermediato da SIAE.

Concludendo, la Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili in toto:

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la «sincronizzazione», che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata — sia esso un’opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili — dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della «sincronizzazione» dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di «pubblica esecuzione».

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’art. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla «sincronizzazione» delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari
format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell’art. 180 LDA, dia «licenza» per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di «sincronizzazione» dell’opera musicale con le immagini televisive.

(Fonte: Sito web dirittodautore.it  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Avv. Giovanni D’Ammassa).


 

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