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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione: marchio complesso e marchio di insieme in rapporto alle categorie del "marchio forte" e del "marchio debole".

Con l’ordinanza n. 12368 pubblicata in data 18 maggio 2018 la Prima Sezione della Corte di cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest’ultimo sono privi di un’autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione» (massima rv. 648933 - 01).
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