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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: pubblicare on line su un sito web una foto tratta da un altro che sito aveva il consenso dell’autore viola il copyright.

Il sig. Dirk Renckhoff, fotografo, ha autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. Una alunna di un istituto di istruzione secondaria situato nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania (Gesamtschule di Waltrop) ha scaricato la foto in oggetto a partire da tale sito (dove essa era liberamente accessibile) per illustrare un progetto scolastico. Quest’ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola.

Il sig. Renckhoff ha intrapreso un’azione contro il Land della Renania settentrionale-Vestfalia dinanzi ai giudici tedeschi per vietare a detto Land di riprodurre la sua foto. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di EUR 400 a titolo di risarcimento danni.

A tale riguardo, il sig. Renckhoff sostiene di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio e afferma che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola costituisce una violazione del suo diritto d’autore.

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sul diritto d’autore, ai sensi della quale l’autore di un’opera ha, in linea di principio, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione dell’opera al pubblico.

Il Bundesgerichtshof chiede se la nozione di «comunicazione al pubblico» comprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte risponde in maniera affermativa a tale questione.

Innanzitutto, la Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia.

Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell’autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera. Infatti, la direttiva mira ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, al fine di consentire loro di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione». Invero, siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito Internet sul quale tale messa in rete è effettuata (nella fattispecie, il sito internet della scuola) di avere accesso a detta fotografia su tale sito Internet.

Inoltre, la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non 1) dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata successivamente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare e 2) dagli altri internauti.

A tale riguardo, la Corte rileva che siffatta messa in rete deveessere distinta dalla messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito Internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata (si veda anche a tal proposito la sentenza della Corte del 13 febbraio 2014, Svensson C-466/12 e CS n. 20/14). Infatti, a differenza dei collegamenti ipertestuali che contribuiscono al buon funzionamento di Internet, la messa in rete su un sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore di un’opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l’accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo.

Infine, la Corte sottolinea che è ininfluente il fatto che il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie.

(Fonte: Comunicato Stampa 123/2018 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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