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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: il detentore di una connessione Internet in caso di violazione del diritto d’autore non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione.

La casa editrice tedesca Bastei Lübbe cita in giudizio il sig. Michael Strotzer dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro sul quale essa è titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi è stato condiviso, perché potesse essere scaricato, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer) mediante la connessione internet della quale il sig. Strotzer è titolare.

Il sig. Strotzer contesta di aver violato personalmente il diritto d’autore. Inoltre, fa valere che i suoi genitori, conviventi con lo stesso, avevano parimenti accesso a tale connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata dagli stessi e alla natura dell’utilizzo medesimo. Secondo il Landgericht München I, risulta dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che, alla luce del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, una siffatta difesa è sufficiente, nel diritto tedesco, per escludere la responsabilità del titolare della connessione internet.

Il Landgericht chiarisce al riguardo che si presume che il titolare di una connessione internet, per mezzo della quale sia stata commessa una violazione del diritto d’autore, sia l’autore di tale violazione, qualora sia stato identificato con esattezza attraverso il suo indirizzo IP e qualora nessun’altra persona avesse la possibilità di accedere alla connessione di cui trattasi al momento in cui la violazione in questione ha avuto luogo. Tuttavia, tale presunzione può essere invertita nel caso in cui altre persone potessero accedere alla medesima connessione. Inoltre, se un familiare di detto titolare aveva tale possibilità, quest’ultimo può sottrarsi alla propria responsabilità, sulla base del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, semplicemente indicando tale familiare, senza essere tenuto a fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la connessione internet è stata utilizzata da detto familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne ha fatto.

In tale contesto, il Landgericht München I chiede alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La Corte afferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale (come quella in parola, interpretata dal giudice nazionale competente), in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo.

Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra.

Un tale equilibrio viene meno qualora sia offerta una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet per mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file.

Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore.

Sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un’ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari dei diritti potessero disporre di un’altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, ad esempio, di far riconoscere conseguentemente la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi.

Inoltre, spetta in ultima analisi al Landgericht München I verificare se, eventualmente, il diritto interno interessato offra altri strumenti, procedure e mezzi di ricorso che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni atte a rendere possibile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’accertamento della violazione del diritto d’autore nonché l’identificazione dell’autore di quest’ultima.

(Fonte: Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 158/2018 –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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