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REATI INFORMATICI

Suprema Corte di Cassazione: è reato di accesso abusivo anche entrare nell'account con le credenziali fornite dal titolare.

E’ vietato usare le credenziali Facebook del proprio partner, anche se è stato proprio lui a fornirle, per controllare le conversazioni che intrattiene con altre persone e – per gelosia – arrivare addirittura ad estromettere dall’account Facebook il ‘legittimo’ titolare del profilo.

Lo sottolinea la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 2905/2019 rileva che un comportamento del genere configura il reato di accesso abusivo, indipendentemente dal fatto che le credenziali siano state ottenute lecitamente o meno.

La decisione nasce dalla condanna di un marito che era entrato “nel profilo Facebook della moglie grazie al nome utente ed alla password utilizzata da quest’ultima, a lui noti da prima che la loro relazione si incrinasse, aveva così potuto fotografare una chat intrattenuta con un altro uomo e poi cambiare la password, così da impedire alla moglie di accedere al social network”.

Contro la condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel settembre 2017, il marito imputato, nel frattempo diventato ex coniuge, è ricorso in Cassazione sostenendo che “chiunque poteva accedere” al profilo Facebook della moglie “presidiato da codici di accesso piuttosto comuni” e comunque le credenziali gli erano state comunicate dalla stessa donna “prima del lacerarsi della loro relazione”.

Ma per la Cassazione “la circostanza che lui fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico, quand’anche fosse stata lei a renderle note e a fornire così in passato una implicita autorizzazione all’accesso, non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi”.

Mediante questi ultimi – proseguono i supremi giudici – infatti si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ‘ius excludendi alios’, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilità di accedervi”.

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