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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Suprema Corte di Cassazione: il diritto di accesso ai dati del lavoratore (o del candidato) include anche informazioni e giudizi di tipo valutativo e soggettivo.

 
Questa ordinanza (la n. 33218 del 2018) della Cassazione conferma quanto il Garante per la privacy indica fin dal 1999 (provv. 17.6.99: “Può considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che fornisce un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E questo in riferimento sia ad informazioni oggettive sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali”).

Il Garante conferma quanto precede anche al paragrafo 9 delle Linee Guida sul trattamento dei dati dei lavoratori privati Provv. 53/2006). Può venire qualche dubbio alla luce  della abrogazione dell’articolo  8, comma 4 del vecchio Codice della privacy che prevedeva esplicitamente l’accesso ai cosiddetti “dati valutativi” e leggendo il GDPR, dal Considerando 63 agli articoli 12 e soprattutto 15, in quanto tali norme sembrano configurare un accesso ai soli dati di carattere oggettivo.

Soccorre però il fondamentale provvedimento del WP 29 del 2001 (la Raccomandazione 1/2001 concernenti i dati sulla valutazione del personale) che fornisce in tale ottica l’interpretazione del concetto di dato personale (come incluso allora nella Direttiva, ma identico nel GDPR e dunque applicabile) comprendente “non solamente i dati amministrativi o che risultano da fattori obiettivi, ma anche qualsiasi altro elemento o informazione o circostanza che abbia un contenuto informativo e che può fornire elementi supplementari su una persona identificata o identificabile. Dati personali possono essere dunque trovati in giudizi soggettivi, valutazioni (anche formulate sotto forma di punteggi) che caratterizzano l’identità fisica, culturale, sociale ed economica della persona interessata”.

Stessa conferma la si ritrova nel Parere WP 4/2007 sul concetto di dati personale: “dal punto di vista della natura dell'informazione, il concetto di dati personali comprende qualsiasi tipo di affermazione su una persona; può quindi includere informazioni "oggettive" come la presenza di una data sostanza nel sangue di una persona, ma anche informazioni "soggettive" come opinioni o valutazioni. Quest'ultimo tipo di informazioni rappresenta un'ampia parte del trattamento dei dati personali nei settori bancario, per la valutazione dell'affidabilità di chi richiede un prestito ("Tizio è un cliente affidabile") e assicurativo ("Tizio probabilmente non morirà presto"), o nel mercato del lavoro ("Tizio è un buon lavoratore e merita una promozione")”.
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