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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Garante privacy: definitive le nuove Autorizzazioni Generali al trattamento di dati di particolare natura coordinate al GDPR.

Terminata la procedura di revisione alla luce del nuovo Regolamento europeo delle nove autorizzazioni generali rilasciate dal Garante privacy nel 2016 quando era in vigore la precedente normativa. 

A conclusione della consultazione pubblica avviata lo scorso dicembre, l'Autorità ha adottato un provvedimento che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale. Le prescrizioni riguardano infatti il trattamento di queste categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro; il trattamento degli stessi dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, cosi come da parte degli investigatori privati; nonché il trattamento dei dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Il provvedimento, adottato in base all'articolo 21 del decreto legislativo n.101 del 2018, precisa che l'autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici cessa di produrre i propri effetti non rientrando tra le situazioni di trattamento richiamate dell'art. 21 del dlgs. n.101/2018.

Viene chiarito, inoltre, che le autorizzazioni generali n. 2, 4 e 5 - riguardanti rispettivamente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - cessano anche esse di produrre i propri effetti in quanto prive di specifiche prescrizioni.

Con le nuove e definitive Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati di particolare natura si dovranno dunque tenere ben presenti prescrizioni aggiuntive che dovranno essere scrupolosamente osservate dai Titolari del trattamento, viste le pesanti sanzioni in caso di inosservanza:
  • amministrative, fino a 20 milioni di Euro o – per le imprese – fino al 4% del fatturato mondiale annuo del precedente esercizio, se superiore (cfr. articolo 21, comma 5, del d.lgs. 101/2018);
  • penali, con la reclusione da tre mesi a due anni (cfr. art. 170 del Codice della privacy).
Va poi ricordato che le nuove Autorizzazioni Generali produrranno effetti fino all’adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli artt. 2-quater e 2-septies del Codice previste. Tra gli altri , per il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute.
 
 
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