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DIRITTO D'AUTORE

Tribunale di Roma: le regole sulla protezione delle fotografie prive di carattere creativo.

Con decisione n. 4361/2021 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla tutela delle fotografie ai sensi della Legge sul diritto d'autore n. 633/1941 e ha accertato che l'autore di una cosiddetta “fotografia semplice” ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla sua pubblicazione non autorizzata da parte di terzi.

Come ricordato dal Giudice nella sentenza, la Legge italiana sul diritto d'autore (LdA) prevede diverse categorie di fotografie e garantisce ad ognuna un diverso livello di protezione:
  1. la prima categoria è costituita dalle opere fotografiche, ovvero fotografie che hanno un carattere creativo e che, per la loro originalità, sono opere di proprietà intellettuale a pieno titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, LdA. Gli autori rilevanti godono della tutela morale ed economica del diritto d'autore prevista dagli artt. e 171 e segg. LdA. Nello specifico, una fotografia può qualificarsi come opera fotografica quando, grazie alla sua inquadratura, alla sua prospettiva, alla luce o alla scelta del soggetto, è in grado di veicolare un messaggio ulteriore e diverso dalla mera rappresentazione oggettiva di ciò che viene fotografato, manifestando così l'interpretazione personale dell'autore del soggetto ritratto;
  2. la seconda categoria sono semplici fotografie, ovvero “immagini di persone o aspetti, elementi o fatti di vita naturale o sociale” che non hanno carattere creativo ma sono contraddistinte da un contributo personale del fotografo (manifestato almeno attraverso la ricerca del soggetto) e sono tutelati - in modo più limitato rispetto alle opere fotografiche - dai diritti connessi ex artt. 87 e ss. LdA. Si tratta, in altre parole, di fotografie in cui è visibile un contributo personale del fotografo, ma che si manifesta dal punto di vista tecnico piuttosto che artistico;
  3. l'ultima categoria sono le fotografie documentarie ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, LdA, definite come mere riproduzioni fotografiche di scritti, documenti, documenti aziendali, oggetti, disegni tecnici e prodotti simili, che non godono di alcuna protezione del diritto d'autore.
Nella controversia qui commentata, l'attore ha affermato che l'imputato aveva pubblicato su Facebook, senza il suo consenso, una fotografia a colori scattata dallo stesso attore, raffigurante il centro storico di Frosinone di notte. L'attore ha quindi chiesto al giudice di riconoscere che la sua fotografia consisteva in un'opera fotografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, LdA e che la pubblicazione non autorizzata di essa da parte dell'imputato violava il suo diritto morale ed economico e lo autorizzava a chiedere il risarcimento dei danni di EUR 1.100.

Questa categorizzazione, tuttavia, non è stata avallata dal giudice, il quale ha ritenuto che la fotografia non fosse sufficientemente creativa e originale. Tuttavia, poiché era caratterizzata da una particolare tecnica, che consentiva di percepire la città di Frosinone come un dipinto piuttosto che come una vera e propria fotografia, il Giudice l'ha classificata come una “semplice fotografia” tutelabile dai relativi diritti ai sensi degli artt. 87 e ss. seq. LdA. Pertanto, poiché il fotografo ha il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la propria fotografia ai sensi dell'articolo 88, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la pubblicazione non autorizzata sulla pagina Facebook dell'imputato costituisse una violazione di tale diritto.

In secondo luogo, secondo il giudice, sebbene l'autore di una cosiddetta fotografia semplice non goda della protezione morale fornita agli autori di opere fotografiche, gode almeno del diritto di paternità sulla sua fotografia. Questa interpretazione, secondo la Corte, è fondata sugli articoli 90 (1), 91 e 98 ICL, che prevedono il diritto del fotografo di essere menzionato come autore anche nel caso di fotografie non creative. Alla luce di ciò, poiché - secondo una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana (commentata qui su questo blog) - il diritto di paternità di un'opera si considera violato non solo quando tale opera è espressamente attribuita ad altri, ma anche quando il relativo autore non è menzionato come autore della fotografia, in questo caso, la mancata indicazione del nome dell'attore in relazione alla fotografia pubblicata ha violato il suo diritto di paternità della stessa.

Alla fine, quindi, il Tribunale di Roma ha accertato la violazione della paternità del fotografo e dei relativi diritti ed ha condannato la parte convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali di Euro 550 oltre interessi, mentre ha respinto la richiesta dell'attore di condannare la convenuta a pubblicare il decisione a causa dell'uso limitato della fotografia da parte dell'imputato.

(Fonte: sito web Lexology - Autore: Avv. Laura Spagnoli - Titolare dei contenuti: Studio Legale Martini Manna).

 
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