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INFORMATION TECHNOLOGY

In vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Novità per consumatori e imprese.

Il 24 Dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche a seguito del recepimento - con d.lgs. 8 Novembre 2021, n. 207  - della Direttiva UE 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018, il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche riunisce in un unico testo normativo, con integrazioni e modificazioni, la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche, che ricomprende la Direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale, la Direttiva 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali, e il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regolators for Electronic Communications, BEREC).

Da Gennaio 2022  cominceranno a sentirsi gli effetti delle novità (come ad esempio l'obbligo per i  nuovi edifici o quelli che subiscono interventi di dotarsi di un attestato di compatibilità “digitale”, per la banda ultra larga, rilasciato da un tecnico).

Molto rilevanti le novità per i consumatori e i generale per il mercato della telefonia. L’obiettivo è quello di garantire agli utenti finali nuovi diritti o di intensificare quelli già esistenti. 

Le novità sulla durata dei contratti di telefonia
Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003, nella versione riformata del 24 Dicembre 2021) prevede ora che i contratti di telefonia, in cui sono spesso incluse le rate di attivazione e modem, debbano avere una durata di 24 mesi al massimo, mentre gli operatori hanno l'obbligo di inserire tra le proprie offerte almeno una con una durata massima iniziale di 12 mesi. Attualmente, ci sono invece delle promozioni con rate da pagare che hanno durata fino a 48 mesi e prevedono che tali rate debbano essere comunque tutte saldate, anche dopo un’eventuale disdetta. La novità relativa alla durata dei contratti sarà applicata anche agli utenti non consumer, quali micro imprese, professionisti e organizzazioni.

Il taglio delle rate potrebbe, comunque, avere degli effetti (negativi) a cascata sul cliente finale, in quanto potrebbe tradursi in un aumento della rata mensile da sostenere. Per fare in modo che un’ipotesi simile non si trasformi in realtà, è molto probabile che gli operatori opteranno con il proporre due contratti separati, uno per il servizio di telefonia offerto e l’altro per le rate di installazione. Così facendo, però, si potrebbe rischiare che il contributo di installazione venga caricato di costi invisibili, come per esempio quelli relativi al modem. Quest’ultimo potrebbe essere formalmente commercializzato come gratuito, ma nella pratica, essere inglobato nella rata (più alta) del costo previsto per l’installazione.

Ampliamento della definizione di "servizio di comunicazione elettronica" onde ricomprendervi operatori e servizi cosidetti "OTT - over the top".
Il nuovo Codice provvede ad ampliare la definizione di “servizio di comunicazione elettronica” includendovi, al fine di garantirne la fruibilità universale, non solo i servizi di accesso ad internet, ma anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali e, soprattutto, quelli di comunicazione interpersonale. Questi ultimi, in particolare, consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica tra un numero finito di persone determinato dal mittente, e comprendono servizi quali, tra gli altri, le chiamate vocali tradizionali tra due persone, i messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica e le chat di gruppo. In questo modo, rientrano nel campo di applicazione del Codice la maggior parte delle imprese c.d. “over the top” (OTT), ossia che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo “rich media“, traendo ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali (che possono accedervi tramite qualsiasi tipo di unità con una connessione a banda larga) o di spazi pubblicitari.

Diritto di recesso.
Sono state rafforzate anche le norme relative al diritto di recesso, in base alle quali il cliente ha il diritto di essere avvisato, entro il termine massimo di 30 giorni, in merito a eventuali cambi unilaterali. In tale ipotesi, potrà disdire in modo gratuito, senza dover pagare né costi di disdetta né eventuali penali. Le nuove norme prevedono che l’utente avrà 60 giorni in totale, anche dal giorno in cui entrano in vigore le modifiche contrattuali, per pensarci e per scegliere di recedere dal contratto in modo totalmente gratuito.

Gli operatori di telefonia dovranno anche essere molto più espliciti in relazione ai contratti che si rinnovano in automatico, di anno in anno, e che hanno fine solo in caso di disdetta da parte dell’utente. Nella pratica, il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ha previsto che l’utente dovrà essere informato almeno due mesi prima sulla proroga automatica del contratto. Potrà, dunque, effettivamente rendersi conto che il contratto sottoscritto con un dato gestore sia effettivamente in scadenza, verificare se ci siano promozioni più convenienti e decidere così se cambiare operatore, oppure chiedere uno sconto al suo gestore attuale. Per evitare che un cliente resti con lo stesso fornitore per molti anni, continuando a pagare un prezzo considerevolmente maggiore rispetto a quello del mercato attuale, i fornitori avranno l’obbligo, almeno una volta all’anno, di inviare ai propri clienti informazioni sulle promozioni del momento, con il dettaglio di costi e servizi.

Prezzi delle frequenze.

Cambiano anche i prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze. Sono stati eliminati gli sconti a volume. Di contro i prezzi sono modulati più finemente in base all’effettivo utilizzo, quindi chi li usa poco – segnatamente piccoli operatori in zone svantaggiate – pagherà di meno rispetto a quanto fatto finora.

Rafforzamento ruolo dell'AGCOM  con maggiori controlli e sanzioni.
Un’importante novità introdotta dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche è relativa al ruolo di AGCOM, il cui compito sarà indispensabile per verificare la congruità dei costi e interpretare i passaggi normativi più ostici. 

I soggetti che non rispetteranno gli ordini e le diffide ricevuti dovranno anche pagare delle sanzioni più severe, che partono da un minimo di 240 mila euro, ma possono raggiungere anche i 5.000.000 di euro. Gli operatori dovranno anche rimborsare ai propri utenti eventuali somme addebitate in modo indebito, entro un termine massimo di 30 giorni. Nel caso in cui l’inottemperanza dovesse riguardare i provvedimenti adottati dall’Autorità in merito alla violazione di disposizioni da parte di imprese aventi significativo potere di mercato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il 2% e il 5% del fatturato realizzato dall’impresa in questione nell’ultimo bilancio.
 
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