TUTELA DEI DATI PERSONALI
Corte di Giustizia UE: un amministratore di sostegno cessato dall’incarico è un terzo esterno, titolare del trattamento, rispetto ai dati personali e deve consentire accesso su richiesta della persona in precedenza rappresentata.
Il principio di chiarimento interpretativo è stato acclarato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza resa nella causa C 461/22.
La vicenda ha coinvolto un avvocato tedesco, che ha svolto per un certo periodo le funzioni di amministratore di sostegno di un suo conoscente. Quest'ultimo, al termine del servizio reso dal legale, ha avviato un'azione contro l'avvocato per ottenere, ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, l'accesso ai propri dati personali, raccolti dall'avvocato stesso durante l'esercizio delle funzioni. Nel corso del procedimento i giudici tedeschi hanno avuto dubbi a proposito della qualifica dell'amministratore di sostegno e cioè a riguardo della possibilità di attribuirgli il ruolo di “titolare del trattamento”, presupposto necessario per la richiesta di accesso ai dati.
La risposta della Corte Ue distingue l'amministratore di sostegno in servizio (che ovviamente è un rappresentante legale e non terzo esterno) da chi ha svolto il compito in passato ed è cessato.
L'amministratore cessato non è più un rappresentane dell'assistito ed è, quindi, un terzo nei confronti di una persona seguita in precedenza. Inoltre, l'amministrazione di sostegno prestata da un professionista non è attività svolta per scopi esclusivamente personali (alla quale il GDPR non trova applicazione) anche ove il professionista sia scelto – come nel caso – nella cerchia di conoscenti del rappresentato e svolga attività a titolo gratuito. Sulla base di questi ragionamenti, la CGUE ha chiarito che un precedente amministratore di sostegno che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi dell'articolo 4 del GDPR come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, ed è quindi tenuto a soddisfare una richiesta di accesso ai dati ai sensi dell’art. 15.
La vicenda ha coinvolto un avvocato tedesco, che ha svolto per un certo periodo le funzioni di amministratore di sostegno di un suo conoscente. Quest'ultimo, al termine del servizio reso dal legale, ha avviato un'azione contro l'avvocato per ottenere, ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, l'accesso ai propri dati personali, raccolti dall'avvocato stesso durante l'esercizio delle funzioni. Nel corso del procedimento i giudici tedeschi hanno avuto dubbi a proposito della qualifica dell'amministratore di sostegno e cioè a riguardo della possibilità di attribuirgli il ruolo di “titolare del trattamento”, presupposto necessario per la richiesta di accesso ai dati.
La risposta della Corte Ue distingue l'amministratore di sostegno in servizio (che ovviamente è un rappresentante legale e non terzo esterno) da chi ha svolto il compito in passato ed è cessato.
L'amministratore cessato non è più un rappresentane dell'assistito ed è, quindi, un terzo nei confronti di una persona seguita in precedenza. Inoltre, l'amministrazione di sostegno prestata da un professionista non è attività svolta per scopi esclusivamente personali (alla quale il GDPR non trova applicazione) anche ove il professionista sia scelto – come nel caso – nella cerchia di conoscenti del rappresentato e svolga attività a titolo gratuito. Sulla base di questi ragionamenti, la CGUE ha chiarito che un precedente amministratore di sostegno che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi dell'articolo 4 del GDPR come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, ed è quindi tenuto a soddisfare una richiesta di accesso ai dati ai sensi dell’art. 15.