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Corte di Cassazione: La notifica telematica si perfeziona quando è generata la ricevuta di accettazione.

In un giudizio avente ad oggetto la domanda di inefficacia di un provvedimento ingiuntivo, la Cassazione rileva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua notificazione. Nello specifico, non risultano depositate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, cd. RAC, né nel fascicolo telematico né sono state rinvenute altrove dalla Cancelleria.

Nelle sue argomentazioni, la Corte ribadisce che «In tema di notifica a mezzo PEC (…) la prova dell'avvenuta notificazione è costituita dalla cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario».

Tale principio è stato precisato anche dalla Consulta, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies D.L. n. 179/2012, nella parte in cui prevede che «la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».

Pertanto, ai fini della determinazione del momento di perfezione della notifica telematica, non rileva né il momento della spedizione del messaggio PEC né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna.

Con ordinanza n. 24010 del 6 settembre 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
 
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