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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del GDPR.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha pubblicato la sentenza relativa alla causa C-507/23 sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il caso: il ricorrente è un giornalista esperto nel settore automotive ed ha chiesto al Centro per la tutela dei diritti dei consumatori della Lettonia (PTAC) di rimuovere una campagna video in cui compariva un personaggio che lo imitava senza il suo consenso. Ha anche chiesto il risarcimento del danno alla reputazione. Il Tribunale amministrativo distrettuale della Lettonia ha ordinato alla PTAC di interrompere la campagna video e di pagare un risarcimento. In appello al Tribunale amministrativo regionale della Lettonia, le azioni della PTAC sono state dichiarate illegittime, ma la richiesta di risarcimento danni è stata respinta in quanto si è ritenuto che l'intento della campagna video fosse quello di svolgere un compito di interesse pubblico, non di danneggiare la reputazione del ricorrente.

La Corte Suprema della Lettonia ha chiesto alla CGUE di emettere una sentenza pregiudiziale per chiarire se:

- l'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR debba essere interpretato nel senso che un trattamento illecito può di per sé costituire un'interferenza ingiustificata con il diritto alla protezione dei dati e causare un danno alla persona;
- l'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR consente di ordinare le scuse come unico rimedio per i danni non pecuniari; e
- l'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR consente che le circostanze che rivelano l'intenzione e la motivazione del Titolare del trattamento giustifichino un risarcimento inferiore del danno.

La CGUE ha ritenuto che:

- una violazione del GDPR non è di per sé sufficiente a costituire un “danno” ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR, letto alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali;
- la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato per un danno non patrimoniale, in particolare, quando è impossibile ripristinare la situazione allo stato precedente al verificarsi di tale danno, a condizione che la forma di risarcimento sia in grado di compensare pienamente il danno subito; e
- l'articolo 82, paragrafo 1, del GDPR esclude che si tenga conto dell'atteggiamento e della motivazione del Titolare del trattamento nel concedere all'interessato un risarcimento inferiore.
 
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