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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte Suprema di Cassazione: illecita la installazione di telecamere anche con il consenso di tutti i lavoratori.

Non è sufficiente il consenso di tutti i lavoratori evitare il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970, in relazione agli artt. 114 e 171 del D.lgs. n. 196/2003, nonché all’art. 38 della Legge n. 300 del 1970, nel caso di installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il consenso dei lavoratori, in questo caso, non può ritenersi liberamente prestato.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 38882 del 24 agosto 2018 della Cassazione penale, la quale non ha fatto altro che applicare il noto principio - affermato anche dal nuovo Regolamento privacy UE e dalle Linee Guida dei Garanti UE sul consenso -  in base al quale il consenso del lavoratore è sempre invalido come base giuridica di un lecito trattamento dei dati personali, in quanto prestato da un "soggetto debole" stante lo squilibrio dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Difficilmente, difatti, si potrà considerare libero e non condizionato (da poissibili conseguenze pregiudizievoli in caso di diniego) il consenso prestato dal lavratore.

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