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AGCOM: adottate le Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione.

Con la delibera 487/18/CONS, redatta al termine di una consultazione pubblica, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione”. Questo il nome del documento attraverso il quale AGCOM assicura agli utenti le tutele su cui poter contare quando si decide di recedere un contratto o di cambiare operatore. I servizi a cui si fa riferimento sono quelli relativi a telecomunicazioni e reti televisive.

Viene dunque attuato quanto previsto dalle normative introdotte con la cosiddetta Legge Concorrenza (n. 124 del 04/08/2017), chiarendo che la disciplina delle spese di recesso dev’essere applicata a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti nel caso di rescissione del contratto, non solamente a quelli relativi alla dismissione o al trasferimento dell’utenza, ma anche alla restituzione degli sconti erogati in caso di offerte o promozioni e alla spesa legata al pagamento delle rate residue inerenti prodotti e servizi aggiuntivi rispetto a quello principale.

Punto fondamentale quello che stabilisce come le spese di recesso non possano in alcun caso eccedere il canone mensile medio versato dall’utente. In questo modo l’Autorità scongiura il rischio che gli operatori addebitino costi non proporzionati al reale valore del contratto sottoscritto. Ancora, la restituzione degli sconti dovrà essere “equa e proporzionata” al contratto stesso, così come alla sua durata residua. Le aziende non potranno dunque più pretendere la restituazione integrale degli sconti goduti. Altrettanto importante il passaggio in cui si afferma che in caso di rescissione anticipata, l’utente può scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative a servizi e prodotti aggiuntivi rispetto al servizio principale) oppure liquidare il tutto in un’unica soluzione.

Altra questione presa in esame dal documento è quella che concerne la durata della rateizzazione dei servizi di attivazione e accessori, che non potrà in alcun caso eccedere i 24 mesi. Si va infine nella direzione che mira ad assicurare una maggiore trasparenza nella comunicazione tra le parti, mediante l’obbligo per gli operatori di rendere nota ogni singola spesa che il contraente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Va precisato che le nuove linee guida non riguardano quei casi in cui viene apportata al contratto una modifica unilaterale da parte di chi eroga il servizio, situazione che già prevede per gli utenti la possibilità di recedere senza dover far fronte ad alcun costo o penale, bensì quelli in cui oggi le aziende sono in diritto di pretendere la corresponsione di un pagamento. Viene dunque sostituito quanto contenuto nella comunicazione del 2 luglio 2007  sul tema, anche in considerazione delle nuove dinamiche che interessano il mercato. L’attività di vigilanza avrà luogo a partire da 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, dunque indicativamente dall’inizio del prossimo anno.

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