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DIRITTO D'AUTORE

SIAE: pubblicato il Vademecum sul c.d. diritto di seguito nelle opere d'arte.

E’ disponibile sul sito della Società Italiana degli Autori ed Editori il Vademecum relativo all’applicazione del diritto di seguito, frutto della collaborazione tra la Sezione Olaf, che tutela le opere delle arti figurative, la Divisione Rete Territoriale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e gli operatori del mercato.

Obiettivo del documento è fornire le linee guida in grado di agevolare gli adempimenti degli operatori del mercato dell’arte per il pagamento del diritto di seguito e creare uno strumento operativo e pratico, destinato ad evolvere in base alle esigenze e alle eventuali modifiche legislative.

Il diritto di seguito venne introdotto nella legislazione italiana sul diritto d’autore con la Legge 633/1941, ma le disposizioni in materia non trovarono mai effettiva applicazione. Soltanto a seguito del recepimento della Direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001, il diritto di seguito fu introdotto nuovamente in Italia con il Decreto Legislativo del 13 febbraio 2006 n. 118. SIAE è la società incaricata in Italia di incassare il compenso per diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche se non associati ad essa.

Il diritto di seguito, di cui beneficiano gli artisti e i loro eredi, ha la stessa natura degli altri diritti che la legge riconosce all’autore, sebbene con alcune peculiarità. Mentre le opere dell’ingegno in generale sono caratterizzate dalla loro massima riproducibilità, l’opera d’arte originale può circolare esclusivamente con il supporto fisico che la racchiude. Questa condizione, tipica delle opere delle arti figurative, è alla base del diritto di seguito, il cui obiettivo è proprio quello di consentire all’artista di seguire la fortuna delle opere da lui create anche dopo averle vendute e, quindi, di partecipare all’eventuale incremento del loro valore, che nel corso del tempo e in relazione alla fama raggiunta può risultare anche esponenziale.

Il diritto di seguito si applica solo nei casi in cui la transazione, successiva alla prima cessione operata direttamente dall’autore dell’opera, avvenga tramite un professionista del mercato dell’arte (galleria d’arte, casa d’asta o altro professionista del settore) in qualità di venditore, acquirente e intermediario e sia conclusa al prezzo di vendita non inferiore ai 3.000 euro. Fa eccezione la stock exemption: il diritto di seguito non si applica, cioè, quando il venditore cede un’opera acquistata direttamente dall’artista meno di tre anni prima della vendita e il prezzo dell’opera non è superiore a 10.000 euro.

(Fonte: Sito web siae.it – Comunicato Stampa  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Società Italiana degli Autori ed editori).

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