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INFORMATION TECHNOLOGY

Corte di Giustizia UE: invalida la clausola di un contratto ICT che impone la conservazione del documento di identità del cliente.

L’Orange România fornisce servizi di telecomunicazione mobile nel mercato rumeno. Il 28 marzo 2018 l’Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali, Romania) le ha inflitto un’ammenda per aver raccolto e conservato le copie dei documenti d’identità di suoi clienti senza il loro consenso espresso. Secondo l’ANSPDCP, nel periodo compreso tra il 1° e il 26 marzo 2018, l’Orange România ha stipulato contratti di fornitura di servizi di telecomunicazione mobile che contengono una clausola in forza della quale i clienti sono stati informati e hanno acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del loro documento di identità a fini di identificazione. La casella relativa a tale clausola è stata selezionata dal Titolare del trattamento prima della sottoscrizione del contratto.

È in tale contesto che il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha domandato alla Corte di giustizia di precisare le condizioni alle quali il consenso dei clienti al trattamento dei dati personali può essere considerato valido. Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda, innanzi tutto, che il diritto dell’Unione1 prevede un elenco dei casi in cui il trattamento di dati personali può essere considerato lecito. In particolare, il consenso dell’interessato deve essere libero, specifico, informato e univoco. A tale riguardo il consenso non è validamente prestato in caso di silenzio, di caselle preselezionate o di inattività. Inoltre, qualora il consenso dell’interessato sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la dichiarazione deve essere presentata in forma comprensibile e facilmente accessibile ed essere formulata in un linguaggio semplice e chiaro. Per garantire all’interessato una vera libertà di scelta, le clausole contrattuali non devono indurlo in errore circa la possibilità di stipulare il contratto anche qualora egli rifiuti di acconsentire al trattamento dei suoi dati.

La Corte precisa che, poiché l’Orange România è il Titolare del trattamento dei dati personali, essa deve essere in grado di comprovare la liceità del trattamento di tali dati e quindi, se necessario, l’esistenza di un valido consenso prestato dai suoi clienti. A questo proposito, dato che non sembra che i clienti in oggetto abbiano selezionato autonomamente la casella relativa alla raccolta e alla conservazione delle copie del loro documento d’identità, il mero fatto che tale casella sia stata spuntata non è idoneo a dimostrare una manifestazione positiva del loro consenso. Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche a tale riguardo.

Secondo la Corte, spetta parimenti al giudice nazionale valutare se le clausole contrattuali di cui trattasi potessero o meno indurre i clienti interessati in errore circa la possibilità di stipulare il contratto nonostante il rifiuto di acconsentire al trattamento dei propri dati, in assenza di precisazioni su tale punto. Peraltro, nell’ipotesi di rifiuto da parte di un cliente ad acconsentire al trattamento dei propri dati, la Corte osserva che l’Orange România esigeva che questi dichiarasse per iscritto di non acconsentire né alla raccolta né alla conservazione della copia del suo documento di identità. Per la Corte, un tale requisito supplementare è idoneo a incidere indebitamente sulla libera scelta di opporsi a questa raccolta e a questa conservazione. In ogni caso, poiché detta società è tenuta a dimostrare che i propri clienti, con un comportamento attivo, hanno manifestato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali, essa non può pretendere da loro che manifestino il loro rifiuto attivamente.

La Corte giunge pertanto alla conclusione che un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione contenente una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente prestato il proprio consenso a tale raccolta e a tale conservazione, qualora la casella relativa a questa clausola sia stata selezionata dal Titolare del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, qualora le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per esprimere il proprio rifiuto a prestare il consenso a tali trattamenti, compili un modulo supplementare che attesta tale rifiuto.

(Fonte: Sito web Curia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Comunicato Stampa  137/2020 –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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