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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte Suprema di Cassazione: la divulgazione di informazioni eccedenti il criterio di minimizzazione dei dati comporta il risarcimento del danno.

La divulgazione di informazioni eccedenti il criterio di minimizzazione dei dati comporta il risarcimento del danno (grave e serio) dei danni determinati dall’illecita divulgazione di dati personali. Ne risponde, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 (applicabile ratione temporis), chiunque, con la propria condotta, li abbia eziologicamente provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, sia di titolare o sia di responsabile del trattamento dati (secondo l’accezione ante GDPR, Reg. Ue 679/2016).  

Questo il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza della I Sezione Civile, n 11020/21 depositato il 26 aprile 2021.
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