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Pubblicate le nuove Linee guida ANAC sul whistleblowing.

Con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha approvato le «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne».
Le Linee guida sono finalizzate a dare indicazioni per la presentazione all'ANAC delle segnalazioni esterne nonché per lagestione delle stesse, come stabilito dall'art. 10 D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito la c.d. direttiva whistleblowing.
Nello specifico, le linee guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, sui quali ANAC si riserva di adottare prossimi atti di indirizzo.
In ogni caso, le presenti linee guida sostituiscono le precedenti adottate con la delibera n. 469/2021, fatto salvo il regime transitorio illustrato nella Parte Quarta.

In G.U. n. 164/2023, è stata inoltre pubblicata la delibera n. 301 del 12 luglio 2023 dell'ANAC che approva il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC.
 
Viene data attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)»;
 
Nello specifico, il testo disciplina i procedimenti di gestione delle segnalazioni esterne effettuate dal whistleblower, nonché di accertamento:
  • di ritorsioni nei confronti del whistleblower;
  • di ritorsioni adottate nei confronti di altri soggetti tutelati (ad esempio, il facilitatore o le persone che lavorano con il segnalante legate da vincoli affettivi o di parentela o amicali);
  • di condotte volte ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti;
  • di violazioni dell'obbligo di riservatezza;
  • dell'assenza di canali di segnalazione, mancanza di procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • del mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni di ricevute;
  • della fattispecie sanzionatoria nei confronti del whistleblower per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.
  •  
Vengo, dunque, disciplinati i seguenti profili:
  • modalità di acquisizione delle segnalazioni esterne;
  • criteri di priorità del trattamento delle segnalazioni esterne;
  • modalità di acquisizione delle comunicazioni di presunte ritorsioni e degli esposti presentati all'ANAC;
  • il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne;
  • il procedimento sanzionario a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni;
  • il procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti o la segnalazione esterna;
  • il procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
  • il procedimento sanzionatorio semplificato;
  • il procedimento sanzionatorio per la mancata gestione della segnalazione di illeciti.
 
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