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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Corte di Giustizia UE: lo sfruttamento delle opere collettive non può essere ostacolato da formalismi che limitano la tutela del diritto d’autore.

Le norme sull’ammissibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva devono garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, evitando di rendere la procedura prevista inutilmente complessa o onerosa.

Il diritto nazionale deve rispettare i principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione, evitando formalità che rendano impossibile chiamare in giudizio tutti i contitolari del diritto d’autore o che limitino l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza nella causa C-182/24 | SACD e altri.

Questo il caso.

Tra il 1967 e il 1974 Claude Chabrol ha realizzato quattordici film, cinque dei quali in collaborazione con lo sceneggiatore Paul Gégauff. Nel 1990 i diritti di sfruttamento di alcuni di tali film sono stati ceduti per un periodo di 30 anni alla società Brinter, la quale, nel 2012, ha a sua volta trasferito alla Panoceanic Films SA i diritti di sfruttamento relativi ai cinque film ai quali Paul Gégauff aveva collaborato come autore.

Dopo la morte dei due autori, i loro aventi causa hanno promosso un’azione giudiziaria relativa alle modalità e all’estensione della cessione di tali diritti, in particolare con riferimento alle condizioni di sfruttamento delle opere. Essi lamentano violazioni contrattuali e violazioni del diritto d’autore.

Le società convenute sostengono invece che tale azione richieda la partecipazione di tutti i coautori o dei loro aventi causa. È emerso che non è stato possibile riunire tutti i coautori dei film interessati e i rispettivi aventi causa, in particolare a causa dell’epoca di realizzazione delle opere e della situazione personale di alcuni coautori.

In tale contesto, il Tribunale di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma procedurale nazionale che subordina l’ammissibilità di un’azione alla chiamata in giudizio di tutti i coautori di un’opera cinematografica.

Nella sua sentenza, la Corte afferma che il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale che subordini l’ammissibilità dell’azione alla chiamata in giudizio di tutti i contitolari del diritto d’autore, purché la procedura resti ragionevole e non comprometta i principi di effettività ed equivalenza. Qualora il giudice nazionale accerti che tale requisito rende l’accesso alla giustizia impossibile o eccessivamente difficile, esso deve garantire la piena efficacia del diritto a un ricorso effettivo e, se necessario, disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili.

La Corte ricorda anzitutto che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo: qualsiasi norma nazionale che, di fatto, privi una persona di tale diritto costituisce una violazione del principio di effettività. Essa aggiunge che spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dei requisiti della Carta, se la norma procedurale francese che impone la chiamata in giudizio di tutti i coautori non comporti una procedura inutilmente complessa o onerosa. Requisiti procedurali impossibili o estremamente difficili da soddisfare hanno infatti l’effetto di neutralizzare il diritto di far valere la tutela del diritto d’autore, in contrasto con il principio di effettività.

Infine, la Corte ricorda che la Carta tutela la proprietà intellettuale e che l’obbligo di chiamare in giudizio ciascun contitolare del diritto d’autore deve essere compatibile con tale diritto fondamentale.

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