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Istituto Nazionale del Lavoro: Il Gps installato su veicoli aziendali non richiede l’accordo sindacale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori se l’installazione è adempimento di un obbligo legale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tornato sul tema dei controlli a distanza in relazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, chiarendo come si coordina l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori con gli adempimenti richiesti dal sistema denominato RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il registro elettronico nazionale nasce dall’attuazione della disciplina ambientale sulla tracciabilità e trova la sua cornice nel decreto ministeriale del 2023 che ha reso operativi, in forma digitale, i registri e i formulari connessi alla movimentazione dei rifiuti, prevedendo in alcuni casi anche la tracciatura dei percorsi dei mezzi di trasporto. In questo contesto, la geolocalizzazione non viene considerata un’iniziativa organizzativa libera dell’impresa, ma un tassello imposto dalla normativa speciale come condizione per poter svolgere l’attività: proprio per questo, quando il tracciamento è utilizzato soltanto per rispettare quell’obbligo e rimane confinato a tale finalità, l’Ispettorato ritiene che non si ricada nell’ambito applicativo dell’articolo 4.
Il punto, però, è che gli stessi strumenti richiesti dalla tracciabilità digitale possono, per loro natura, rendere visibile anche l’operato delle persone che conducono o utilizzano i veicoli. È qui che l’INL richiama l’attenzione delle aziende: il fatto che una norma ambientale obblighi a dotarsi di sistemi digitali non significa che vengano meno le garanzie previste per i lavoratori. Se la soluzione adottata, oltre a soddisfare l’adempimento ambientale, consente anche solo in potenza di monitorare l’attività dei dipendenti o di essere utilizzata per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente imposte dalla disciplina sulla tracciabilità, allora torna attuale la regola generale sui controlli a distanza e diventa necessario attivare preventivamente la procedura prevista dallo Statuto, attraverso un accordo sindacale oppure, in mancanza, con l’autorizzazione dell’Ispettorato.
Sul piano pratico, la conclusione è che le imprese coinvolte devono valutare con attenzione come sono configurati i sistemi di tracciamento e quali dati producono e rendono disponibili, decidendo sin dall’inizio se l’uso resterà rigidamente limitato alla finalità di tracciabilità richiesta dalla normativa ambientale o se, invece, il sistema verrà impiegato anche per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio. In quest’ultimo caso, la procedura ex articolo 4 va affrontata prima della messa in esercizio.