DIRITTO DEI CONSUMATORI
Codice del Consumo: in vigore il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825. Nuove norme su asserzioni ambientali, durabilità dei prodotti e nuovi obblighi informativi.
È entrato in vigore il 24 marzo 2026 il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e modifica in modo rilevante il Codice del Consumo. Le nuove norme, pur già vigenti, si applicheranno però dal 27 settembre 2026, lasciando alle imprese alcuni mesi per adeguare comunicazioni commerciali, documentazione precontrattuale e processi di vendita.
L’intervento normativo si concentra su due profili. Da un lato, amplia il catalogo delle pratiche commerciali ingannevoli, con particolare attenzione alle dichiarazioni ambientali, alla durabilità, alla riparabilità dei beni e ai casi di obsolescenza programmata; dall’altro, introduce nuovi obblighi informativi nei contratti a distanza e nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, soprattutto con riguardo a garanzie, aggiornamenti software, riparabilità e opzioni di consegna rispettose dell’ambiente.
Il decreto si colloca nel solco del contrasto al cosiddetto greenwashing, cioè quel fenomeno per cui un’impresa presenta prodotti, servizi o attività come ecologici, sostenibili o “amici dell’ambiente” in modo enfatico, generico o fuorviante, senza che tali affermazioni siano realmente supportate da elementi verificabili. Proprio per arginare questo rischio, il legislatore interviene sia sulle dichiarazioni ambientali vaghe o non dimostrate, sia sull’uso di etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione adeguati o su provvedimenti pubblici.
Tra le novità più significative rientra il divieto di formulare dichiarazioni ambientali relative a risultati futuri senza un piano di attuazione chiaro, oggettivo, verificabile e sottoposto a controllo indipendente. Vengono inoltre colpite le comunicazioni che enfatizzano vantaggi irrilevanti o comuni a tutti i prodotti della stessa categoria, così come le pratiche che possono indurre in errore sulla durata del bene, sulla necessità di aggiornamenti software o sulla sua effettiva riparabilità.
Sul piano informativo, i professionisti saranno tenuti a fornire ai consumatori indicazioni più dettagliate prima della conclusione del contratto: tra queste, l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità, il periodo minimo di disponibilità degli aggiornamenti software per beni e contenuti digitali, nonché l’indice di riparabilità o, in mancanza, informazioni essenziali su pezzi di ricambio e restrizioni alla riparazione. Per i contratti a distanza dovranno essere indicate anche, ove disponibili, le modalità di consegna a minore impatto ambientale.
Per le imprese, la riforma impone quindi una verifica immediata non solo delle campagne pubblicitarie e delle etichette, ma anche dei marchi, dei messaggi promozionali e delle informazioni fornite online ai consumatori. Il periodo transitorio fino al 27 settembre 2026 dovrà essere utilizzato per evitare che slogan ambientali, promesse di sostenibilità o indicazioni sulla qualità dei prodotti si trasformino, alla luce delle nuove regole, in pratiche commerciali illecite.