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Garante privacy: parere favorevole allo schema di decreto legislativo su riconoscimento facciale e IA nelle attività di polizia. Vietate le raccolte biometriche massive e banche dati create mediante scraping.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto legislativo che disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, compreso il ricorso all’identificazione biometrica remota in tempo reale e al riconoscimento facciale a posteriori.
Il parere n. 531 del 14 luglio 2026 riguarda l’Atto del Governo n. 418, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132. Lo schema dovrà ancora completare il proprio iter e non costituisce, quindi, il testo definitivo della disciplina nazionale.
Lo schema consente alle Forze di polizia di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, soltanto nelle ipotesi eccezionali ammesse dall’AI Act: prevenzione di specifiche minacce, ricerca di persone scomparse o di vittime di determinati reati e, nell’ambito delle indagini penali, ricerca mirata di persone specificamente individuate o individuabili.
L’impiego deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria, riferito a uno specifico evento, limitato a un’area territoriale e a un periodo determinati e basato su una banca dati di confronto adeguata alla concreta finalità perseguita. In caso di urgenza è prevista una procedura accelerata, sottoposta a successiva convalida. Il mancato rispetto dei presupposti e dei termini comporta l’inutilizzabilità dei risultati e, in linea di principio, la cancellazione dei dati acquisiti.
Uno dei principali rilievi dell’Autorità riguarda la qualità e la composizione delle banche dati biometriche impiegate per il confronto.
Secondo il Garante, il decreto deve stabilire requisiti specifici per ridurre il rischio di falsi positivi, errori di identificazione e risultati discriminatori. Occorre inoltre chiarire se la banca dati debba essere costituita appositamente per ciascuna operazione oppure possa avere carattere stabile.
Anche in quest’ultimo caso, il set di confronto dovrà contenere soltanto i dati pertinenti alla singola ricerca autorizzata e non potrà ampliarsi progressivamente accumulando i dati utilizzati nelle operazioni precedenti. Dovranno essere disciplinati anche misure di sicurezza, tempi di conservazione, modalità di cancellazione e garanzie contro l’incremento indiscriminato dell’archivio.
Il Garante chiede inoltre di circoscrivere rigorosamente le eccezioni all’obbligo di cancellare i dati acquisiti illegittimamente. Il generico richiamo alla possibilità di conservarli sulla base di un diverso titolo giuridico rischierebbe, infatti, di svuotare le garanzie previste dal decreto legislativo n. 51/2018 per i trattamenti effettuati a fini di polizia.
Particolarmente rilevante è la posizione dell’Autorità sul riconoscimento facciale a posteriori applicato alle immagini raccolte mediante videosorveglianza.
Lo schema sembrava consentire la preventiva elaborazione e memorizzazione dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi o eventi interessati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, come stadi, concerti, manifestazioni, stazioni o grandi eventi.
Per il Garante, una simile raccolta automatizzata e generalizzata non è compatibile con l’AI Act. Il riconoscimento facciale a posteriori può essere utilizzato soltanto per una ricerca mirata ex post, riguardante persone sospettate o condannate per un reato.
La trasformazione delle immagini in modelli biometrici non dovrebbe quindi avvenire automaticamente al momento della ripresa. L’elaborazione dovrebbe essere attivata soltanto sulle registrazioni già acquisite, quando sia emersa una specifica esigenza operativa connessa a un reato.
Lo schema già vieta, per alcune attività preventive di polizia, l’utilizzo di banche dati biometriche alimentate mediante tecniche di scraping non mirato o costituite in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il Garante chiede che lo stesso divieto sia espressamente inserito anche nel nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, destinato a disciplinare l’identificazione biometrica remota nell’ambito delle indagini.
Non potranno quindi essere utilizzati, neppure per finalità investigative, archivi di immagini facciali creati raccogliendo indiscriminatamente fotografie da siti internet, social network o altre fonti online, né database formati attraverso trattamenti illeciti.
Il Garante chiede inoltre di sostituire nello schema il riferimento alla semplice “revisione umana qualificata” con il concetto più ampio di sorveglianza umana, utilizzato dall’articolo 14 dell’AI Act. La persona incaricata non deve limitarsi a verificare formalmente il risultato, ma deve poter comprendere il funzionamento del sistema, valutare criticamente l’output e impedirne o interromperne l’utilizzo quando necessario.
Nei progetti di ricerca e sperimentazione, l’Autorità propone di vietare non soltanto la condivisione, ma anche l’impiego di dati operativi sensibili, privilegiando dati sintetici oppure dati reali sottoposti a masking o pseudonimizzazione. Devono inoltre essere chiariti i ruoli privacy dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
Il Garante dovrà infine essere associato al funzionamento delle sandbox regolamentari ogni volta che la sperimentazione comporti un trattamento di dati personali. Oltre alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’AI Act, dovrà essere effettuata anche la specifica valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta dal decreto legislativo n. 51/2018.