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COMPUTER CRIMES

Supreme Court of Cassation: dissemination of offensive messages via Facebook is aggravated slender.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza 2 gennaio 2017, n. 50 ha ribadito che screditare una persona tramite l’uso della bacheca di Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ex articolo 595 del codice penale, comma 3. La questione oggetto del giudizio vedeva come protagonista un soggetto che, attraverso il social network Facebook, aveva diffuso messaggi minatori e offensivi nei confronti di un altro soggetto.

La Suprema Corte, pronunciandosi sulla questione, ha dato continuità al principio di diritto, affermato nella Sentenza del 28 aprile del 2015, n. 24431, dalla Sezione I della stessa Corte, secondo cui: “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”.

Poi continua la Cassazione affermando che: “La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione - peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque - non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia, in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale della Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 595 del codice penale, comma 3 nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari”.

(Source: Web site Filodiritto -  Author: Francesca Russo - Ownership of the contents: Inforomatica Giuridica S.r.l.).
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