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INFORMATION TECHNOLOGY

Corte Suprema di Cassazione: controlli aziendali e uso del computer, legittimo il licenziamento se il dipendente è stato informato.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema, sempre attuale, dei controlli datoriali sugli strumenti informatici e delle loro conseguenze disciplinari. Con la sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025, i giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità del licenziamento di un dipendente che aveva diffuso, in modo massivo e non autorizzato, dati personali e documenti riservati dell’azienda.

Il punto centrale della decisione riguarda l’importanza dell’informativa preventiva al lavoratore: se il dipendente è stato correttamente avvisato delle modalità di utilizzo del computer e della possibilità di controlli, le verifiche effettuate dal datore di lavoro non violano le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della legge 300/1970). Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, già in precedenti provvedimenti, aveva chiarito che le cautele in materia di controlli a distanza si applicano anche agli strumenti di lavoro, compresi i computer aziendali.

Nel caso esaminato, l’azienda aveva adottato una policy interna sull’uso delle dotazioni informatiche, illustrando in modo trasparente ai dipendenti sia le regole di comportamento (ad esempio l’uso corretto di internet e della posta elettronica) sia le eventuali verifiche effettuabili in caso di anomalie. Tale documento, diffuso a tutto il personale, è stato ritenuto prova sufficiente dell’avvenuta informazione, elemento decisivo per giudicare legittimo il controllo.

L’indagine informatica successiva ha rivelato che, in un arco di pochi mesi, il lavoratore aveva effettuato decine di migliaia di accessi ai sistemi e inviato milioni di file a indirizzi esterni, compromettendo la riservatezza dei dati aziendali e dei terzi. Una condotta che, secondo la Corte, ha irrimediabilmente minato il vincolo fiduciario, integrando una violazione intenzionale e reiterata dei doveri di lealtà e diligenza.

La decisione conferma un principio ormai consolidato: la trasparenza preventiva tutela entrambe le parti. Da un lato, il datore di lavoro può legittimamente monitorare gli strumenti aziendali per prevenire abusi; dall’altro, il lavoratore è posto in condizione di conoscere i limiti e le conseguenze delle proprie azioni. Solo in presenza di questa chiarezza informativa il controllo datoriale assume una valenza lecita e proporzionata.

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