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Corte Suprema di Cassazione: se la PEC è satura, è valida la comunicazione del provvedimen-to tramite deposito in cancelleria.

La Corte di Cassazione è tornata a chiarire un principio di rilievo nella giustizia telematica: la saturazione della casella PEC del destinatario non invalida la comunicazione del provvedimento giudiziario, che si considera validamente effettuata con il deposito in cancelleria. A ribadirlo è la sentenza n. 27724 del 17 ottobre 2025, con la quale la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore nel contesto di una controversia in materia di licenziamento.

La vicenda prende avvio dal rigetto del reclamo proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado, ritenuto tardivo dalla Corte d’Appello poiché depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 (rito Fornero). Il termine, come precisato dai giudici, decorreva dalla comunicazione della sentenza a mezzo PEC da parte della cancelleria, regolarmente inviata ma non recapitata al difensore del ricorrente a causa della casella “piena”.

Il difensore aveva sostenuto che, in assenza della ricevuta di avvenuta consegna, la comunicazione non potesse dirsi perfezionata e che, pertanto, il termine per impugnare non fosse decorso. La Cassazione ha però respinto tale argomentazione, osservando che la mancata ricezione del messaggio per saturazione dello spazio disponibile nella casella PEC non integra un vizio imputabile all’ufficio giudiziario, ma al destinatario stesso. In tal caso, la comunicazione si considera validamente eseguita mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

Il principio è ormai consolidato: la gestione diligente della propria casella di posta certificata rientra tra gli obblighi professionali dell’avvocato, che deve garantire in ogni momento la disponibilità di spazio per la ricezione di atti e comunicazioni processuali. L’eventuale mancato recapito per cause imputabili al destinatario non incide sul perfezionamento della comunicazione, né obbliga la cancelleria a ripetere l’invio verso altri procuratori eventualmente costituiti.

Con questa pronuncia, la Cassazione riafferma un orientamento volto a tutelare la certezza delle comunicazioni telematiche e la funzionalità del processo digitale, ribadendo che la trascuratezza nella gestione della PEC non può tradursi in un vantaggio per la parte destinataria della comunicazione.

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