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TUTELA DEI DATI PERSONALI

TAR Campania: a fronte di una legittima richiesta di accesso agli atti accolta dalla Pubblica Amministrazione, non va richiesto il parere preventivo del Garante privacy.

La sesta sezione del TAR Campania (Napoli, Sez. VI, 30 gennaio 2026, n. 677) ha emesso una sentenza destinata a fare scuola nel delicato equilibrio tra diritto di accesso e protezione dei dati personali. Con la pronuncia n. 677/2026, i giudici amministrativi hanno chiarito che la tutela dei diritti di riservatezza non può essere un appiglio formale automatico per paralizzare la trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Il Collegio ha censurato la prassi di alcune amministrazioni di subordinare sistematicamente l'ostensione dei documenti a pareri preventivi del Garante della Privacy o a lungaggini procedurali non giustificate.

Secondo il TAR, se l’istanza di accesso (ai sensi della Legge n. 241/1990) è legittima e non sussiste un rischio concreto di pregiudizio per i controinteressati, l’ente ha l’obbligo di procedere senza attivare automatismi burocratici esterni: non è necessario coinvolgere automaticamente il Garante della privacy se il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza pende chiaramente a favore del diritto di accesso. IL diritto alla privacy non può essere utilizzato a scopi strumentali e la protezione dei dati non deve trasformarsi in un pretesto per eludere gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa.

Ricorda il TAR Campania che le limitazioni al diritto di accesso sono eccezioni e, come tali, devono essere interpretate in modo rigoroso e mai estensivo. Invece, pur essendo la tutela della riservatezza un valore fondamentale, comunque non può tradursi in un ostacolo burocratico volto a paralizzare l’esercizio di un diritto costituzionalmente orientato come quello alla conoscibilità degli atti pubblici.

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