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INFORMATION TECHNOLOGY

Tribunale di Roma: nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’IA è un indizio e non sostituisce la prova della crisi e dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore.

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro è tornato sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966), offrendo uno spunto di attualità: nel caso concreto, la società aveva introdotto anche strumenti di intelligenza artificiale per efficientare tempi e costi, ma il Giudice ha chiarito che questo elemento, da solo, non “spiega” né legittima il recesso.

Il Tribunale ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento perché l’azienda ha fornito un impianto probatorio solido su due profili classici:

  1. l’esistenza di una crisi economica reale e documentata, tale da rendere necessaria una riorganizzazione concentrata sul core business;

  2. l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice (il c.d. repechage), che continua a gravare sul datore di lavoro come parte integrante del “giustificato motivo”, secondo un orientamento consolidato della Cassazione richiamato anche in motivazione.

Nel merito, la crisi era stata supportata da una serie di circostanze convergenti: modifiche dell’assetto societario, chiusure e riduzioni interne, cessazioni di ulteriori rapporti di lavoro, criticità sui locali aziendali (fino allo sfratto per morosità) e l’avvio di strumenti di gestione della crisi d’impresa. In questo contesto, la riduzione del reparto in cui operava la ricorrente – non centrale rispetto all’area produttiva – è stata valutata come coerente con la scelta organizzativa.

Quanto all’IA, il riferimento è emerso soprattutto attraverso una testimonianza: l’ex dipendente aveva descritto un periodo di contrazione aziendale in cui, a fronte dell’accorpamento di attività e della riduzione delle risorse, erano stati utilizzati strumenti di IA per mantenere qualità dell’output e comprimere tempi/costi. Per il Tribunale, però, questo dato rimane un indizio compatibile con lo scenario di difficoltà, non la “causa” del licenziamento: l’adozione della tecnologia non sostituisce l’onere del datore di lavoro di dimostrare crisi, riorganizzazione e impossibilità di reimpiego.

Il messaggio operativo è piuttosto netto: l’innovazione tecnologica può entrare nel processo come elemento di contesto, ma non diventa automaticamente la giustificazione del recesso.

Sul piano prospettico, la decisione apre anche un ragionamento interessante (pur non sviluppato in modo diretto dal Tribunale): nelle riorganizzazioni dove l’IA viene invocata come leva di efficientamento, potrebbe diventare rilevante la coerenza economica complessiva delle scelte (costi delle soluzioni adottate, alternative di ricollocazione e compatibilità delle mansioni), tenendo presente che l’obbligo di repechage resta un passaggio imprescindibile e che, comunque, non si pretende dal datore di lavoro una formazione “nuova” o radicalmente diversa per creare un posto ad hoc.

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