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Lavoro agile e sicurezza: con la legge PMI l’informativa scritta diventa il perno degli obblighi del datore di lavoro.

La legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 e applicabile dal prossimo 7 aprile, interviene in modo diretto sulla disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile, inserendo nel Testo Unico sulla sicurezza un nuovo comma 7-bis all’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008. La novità più rilevante è che viene espressamente chiarito come, per le prestazioni rese in ambienti esterni alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di lavoro siano assolti attraverso la consegna di un’informativa scritta annuale.

Il legislatore consolida così un principio già presente nella legge sul lavoro agile del 2017, ma ora lo colloca nella sede normativa più naturale, cioè il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’informativa deve indicare i rischi generali e quelli specifici connessi alla prestazione da remoto, con un richiamo espresso anche ai rischi legati all’uso dei videoterminali. Resta fermo, parallelamente, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Sul piano pratico, la modifica ha un impatto significativo perché non si limita a ribadire un adempimento formale, ma attribuisce a quell’informativa una funzione centrale nell’equilibrio tra responsabilità datoriale e autonomia del lavoro agile. In più, il nuovo assetto introduce una conseguenza sanzionatoria che prima mancava in termini così netti: il mancato adempimento dell’obbligo informativo può ora esporre il datore di lavoro all’arresto da due a quattro mesi oppure all’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Per le imprese, il punto decisivo diventa quindi duplice: da un lato predisporre un’informativa realmente adeguata, aggiornata e calibrata sui rischi del lavoro agile; dall’altro garantirne la consegna sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, conservando prova documentale dell’adempimento. La novella conferma, in definitiva, che nel lavoro agile la tutela prevenzionistica passa sempre più dalla qualità dei contenuti informativi e dalla tracciabilità della loro trasmissione.

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