DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Giurisdizione e risarcimento nelle violazioni online del diritto d’autore: il Tribunale di Milano chiarisce i criteri applicabili nei casi transnazionali.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 1156/2026, offre un chiarimento particolarmente utile per il contenzioso in materia di diritto d’autore online, soprattutto quando la diffusione illecita dei contenuti avviene su internet e presenta profili transnazionali. La decisione si muove lungo due direttrici: da un lato, individua i criteri per stabilire quale giudice sia competente a conoscere della controversia; dall’altro, ribadisce i principi applicabili alla tutela risarcitoria in caso di sfruttamento abusivo di opere, interpretazioni artistiche e immagine personale.
Sotto il primo profilo, la pronuncia richiama l’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e ricorda che il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” comprende sia il luogo in cui il danno si è prodotto, sia il luogo del fatto generatore del danno. Ne consegue che l’attore può scegliere se convenire il presunto autore dell’illecito davanti al giudice del luogo di origine della condotta oppure davanti al giudice del luogo in cui il pregiudizio si è concretizzato. In materia di diritto d’autore, tuttavia, questo criterio deve essere letto alla luce del principio di territorialità: i diritti possono essere lesi in ciascuno Stato membro in cui il contenuto protetto sia accessibile secondo il diritto sostanziale applicabile. Perciò, ai fini della giurisdizione, non assume rilievo decisivo il luogo da cui il contenuto illecito è stato caricato o diffuso, quanto piuttosto la sua accessibilità nello Stato del giudice adito.
La sentenza precisa anche che, quando la competenza del giudice si fonda sul luogo di concretizzazione del danno, tale competenza resta circoscritta al danno verificatosi nel territorio di quello Stato membro. In altri termini, il giudice italiano può conoscere del pregiudizio prodotto in Italia dalla diffusione non autorizzata di video, brani musicali o immagini accessibili nel territorio nazionale, ma non dell’intero danno eventualmente verificatosi all’estero. È un passaggio importante, perché conferma come, nel contesto digitale, l’accessibilità del contenuto in Italia sia sufficiente a radicare la giurisdizione italiana, ma non ad attribuire automaticamente al giudice italiano una competenza universale su tutte le conseguenze dannose maturate in altri ordinamenti.
Nel caso esaminato dal Tribunale, l’illecito riguardava la diffusione non autorizzata via internet di video, brani musicali e immagini dell’attore, contenuti fruibili anche in Italia, dove la vittima allegava di aver subito una lesione dei propri diritti e della propria reputazione. Proprio questo collegamento con il territorio italiano ha consentito di ritenere integrato il luogo di produzione del danno. La pronuncia, inoltre, puntualizza che per “luogo dell’evento dannoso” deve intendersi il luogo in cui si verifica la lesione del diritto, non quello in cui si manifestano soltanto le conseguenze future della lesione stessa: una distinzione che restringe il criterio di collegamento e rende più prevedibile il riparto di giurisdizione.
Non meno interessante è il passaggio dedicato alle domande di accertamento negativo del credito. Il Tribunale osserva che, quando venga contestata l’esistenza stessa del titolo azionato, oppure quando non possano trovare applicazione i fori alternativi previsti per la materia contrattuale dall’art. 7, n. 1, del Regolamento, torna a operare il foro generale del domicilio del convenuto. Anche sotto questo aspetto, la sentenza conferma un approccio rigoroso: la qualificazione della domanda e del relativo titolo resta decisiva per individuare correttamente il giudice competente.
Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce poi un principio di notevole impatto pratico in tema di danno risarcibile. Lo sfruttamento abusivo dei diritti patrimoniali spettanti all’artista interprete, così come l’uso non autorizzato dell’immagine di una persona, anche non notoria, genera un danno patrimoniale risarcibile. Quando non sia possibile dimostrare in modo analitico singole voci di pregiudizio, il danno può essere liquidato in misura pari al compenso che il soggetto leso avrebbe ragionevolmente richiesto per prestare il proprio consenso. Si tratta del criterio del “prezzo del consenso”, che la pronuncia richiama come parametro di liquidazione equitativa e forfettaria ai sensi dell’art. 158 della legge sul diritto d’autore.