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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Marchio, nome e immagine di beni altrui: il Tribunale di Firenze estende le tutele dell’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale anche alle cose.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza 1066/2026 affronta un tema particolarmente interessante nel diritto dei marchi: la possibilità di utilizzare come segno distintivo il nome o l’immagine di un bene appartenente a terzi. La pronuncia si segnala perché propone una lettura estensiva dell’art. 8 del Codice della proprietà industriale, valorizzandone la funzione di limite generale alla registrabilità e all’uso di determinati segni, e non già di norma eccezionale da interpretare restrittivamente.

Secondo il Tribunale, infatti, l’art. 8 C.P.I., pur riferendosi espressamente al nome e all’immagine delle persone, può essere applicato in via interpretativa anche al nome e all’immagine di una res. In questo modo, la decisione riconosce che anche una cosa può essere oggetto di identificazione e di sfruttamento economico della propria immagine da parte del proprietario, creando un collegamento sistematico con l’art. 14, comma 1, lettera c), C.P.I. La conseguenza pratica è rilevante: il nome o l’immagine di un bene non possono essere liberamente trasformati in marchio da chiunque, ma devono essere considerati alla luce della posizione giuridica del proprietario.

La sentenza precisa, tuttavia, che il nome di una cosa altrui non è sottratto in assoluto all’uso da parte di terzi. Al contrario, esso può essere utilizzato come marchio negli stessi limiti previsti dall’art. 8, secondo comma, C.P.I. per il nome altrui, e dunque purché siano rispettati la fama, il credito e il decoro del titolare del diritto. Il ragionamento del Tribunale è chiaro: sostenere che il proprietario di un bene goda di una tutela più intensa rispetto a quella riconosciuta ai diritti della personalità porterebbe a un risultato sistematicamente incoerente. Da qui l’affermazione di una sostanziale equiparabilità delle tutele, almeno sotto il profilo dei limiti all’uso del segno distintivo.

La decisione ribadisce così un principio di fondo: l’art. 8 C.P.I. consente l’uso come marchio del nome altrui, ma soltanto a condizione che tale uso non leda la sfera giuridica del titolare di quel nome. Lo stesso criterio, secondo il Tribunale, deve valere anche quando il nome utilizzato come marchio sia quello di una cosa di proprietà di altri. L’uso, dunque, è ammissibile non in astratto, ma solo finché non incide negativamente sui diritti riconducibili al proprietario del bene.

Analogo discorso viene svolto con riguardo all’immagine. L’art. 8 C.P.I. richiede il consenso della persona ritratta per l’uso della sua immagine come marchio; e il Tribunale ritiene che questo principio possa essere trasposto anche all’immagine di una res. Nel caso esaminato, l’immagine del castello era stata originariamente concessa dai proprietari quando il bene era ancora indiviso, e tale consenso è stato ritenuto sufficiente, senza che assumesse rilievo la successiva vicenda ereditaria che aveva modificato la titolarità del compendio. La pronuncia valorizza quindi il momento genetico del consenso, ritenendo ininfluente, ai fini della liceità dell’uso, l’evoluzione successiva degli assetti proprietari.

Nel complesso, la sentenza fiorentina apre a una lettura più ampia e sistematica della disciplina dei segni distintivi, chiarendo che anche il nome e l’immagine di un bene possono ricevere una protezione assimilabile a quella prevista per il nome e l’immagine delle persone. Per gli operatori, si chiarisce che l’uso come marchio di elementi identificativi riferibili a beni altrui non è escluso, ma richiede particolare attenzione al consenso, alla tutela del proprietario e al rispetto della fama, del credito e del decoro collegati al bene stesso.

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