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Pubblicità occulta sui social: il Consiglio di Stato sanziona i post che simulano esperienze personali di consumo.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2871/2026, ha chiarito che i post diffusi sui social network sotto forma di esperienze personali di consumo possono integrare pubblicità occulta quando, in realtà, riproducono indicazioni e contenuti forniti dall’impresa ai propri venditori.
La decisione riguarda messaggi pubblicati su Facebook e Instagram, apparentemente presentati come testimonianze spontanee di consumatori sui benefici derivanti dall’uso di determinati prodotti. Secondo i giudici, tuttavia, tali contenuti avevano natura promozionale, poiché inseriti in una strategia commerciale diretta a valorizzare il prodotto e a reclutare nuovi aderenti, senza rendere riconoscibile il ruolo professionale dei soggetti che li diffondevano.
La pronuncia ribadisce un principio centrale in materia di pratiche commerciali scorrette: il consumatore deve poter distinguere chiaramente tra comunicazione personale e messaggio pubblicitario. Quando l’intento commerciale viene dissimulato attraverso registri comunicativi informali, emotivi o apparentemente privati, la condotta può assumere carattere ingannevole ai sensi del Codice del consumo.
Per le imprese che utilizzano venditori, ambassador o reti social per promuovere prodotti, la sentenza conferma quindi la necessità di adottare regole chiare di trasparenza, evitando contenuti che simulino esperienze spontanee o neutrali quando perseguono finalità commerciali.